Agevolazioni fiscali prima casa

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Le Agevolazioni fiscali prima casa vengono riconosciute in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa vigente, per l'acquisto della casa da destinare ad abitazione principale. Da un punto di vista oggettivo la casa deve avere caratteristiche non di lusso, ossia non essere superiore a 200mq, prevedere una piscina superiore a 80mq, prevedere campi da tennis, ecc. Inoltre, si deve trattare di casa costruita con regolare licenza.

Le agevolazioni fiscali, a secondo la natura giuridica dei contraenti, può riguardare l'aliquota IVA, l'imposta di registro, l'imposta ipocatastale e catastale. Con riguardo all'imposta di registro o all'IVA, a secondo che si acquista da un privato o da un'impresa, sono previste aliquote ridotte. In particolare, l'aliquota IVA è del 4% in luogo del 10%, mentre l'imposta di registro sconta l'aliquota del 3% in luogo del 7%. Per acquisto prima casa, l' imposta ipotecaria e catastale, scontano un importo fisso di 168,00 euro ciascuna, per un totale di 336,00, in luogo del 2% per l'imposta ipotecaria e 1% per quella catastale. Le agevolazioni si estendono anche alla pertinenze (box, garage, cantina) in numero non superiore ad una per specie, ossia un box, un posto auto, una cantina, ecc.

La casa si deve trovare nel Comune di residenza o nel Comune del luogo di lavoro dell'acquirente o nel Comune ove questi intende fissare la propria residenza entro 18 mesi dalla data di acquisto. L'acquirente deve dichiarare nell'atto di compravendita: di non essere titolare del diritto di proprietà, uso, usufrutto o abitazione con riferimento ad altro immobile ubicato nello stesso Comune ove si intende acquistare; di voler fissare entro 18 mesi la propria residenza nel Comune ove è ubicato l'immobile da acquistare; di non essere titolare di diritti reali (uso, usufrutto, abitazione, proprietà) su altro immobile comprato, in qualsiasi posto del territorio nazionale, personalmente o dal coniuge in comunione dei beni, con le agevolazioni prima casa.

Si decade dai benefici se la casa viene venduta prima che siano trascorsi almeno 5 anni o se entro 18 mesi dal rogito l'acquirente non provvede a fissare la propria residenza nel Comune ove è ubicato l'immobile oggetto dell'agevolazione. In caso di decadenza dalle agevolazioni fiscale prima casa, deve essere versata la differenza tra quanto pagato e quanto previsto dalle aliquote ordinarie, maggiorata del 30% oltre agli interessi di mora.

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