Assegno per nucleo familiare

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L'assegno per nucleo familiare è stato introdotto a partire dal gennaio 1988, a seguito dell'abolizione degli assegni familiari. L'assegno è stato istituito a favore dei lavoratori dipendenti e pensionati da lavoro dipendente, in presenza di determinati requisiti di reddito complessivo e del numero dei componenti il nucleo familiare.

I limiti di reddito vengono fissati annualmente, unitamente all'importo dell'assegno, che decorre dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo.  Per intenderci, l'importo dell'assegno se spettante, è funzione del numero dei componenti il nucleo familiare e dell'importo del reddito complessivo, ossia la somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare, relativo all’anno precedente (ad esempio,  per il periodi 1°Luglio 2011 – 30 giugno 2012, si prende il reddito del 2010). L'importo dell'assegno aumenta col diminuire del reddito e con l'aumentare del numero dei componenti del nucleo familiare. Non concorrono a formare il reddito complessivo redditi particolari, come la pensione di guerra e l'indennitĂ  di accompagnamento, ecc.

Per aver diritto all'assegno per nucleo familiare, almeno il 70% del reddito complessivo deve provenire da lavoro dipendente, pensione o comunque da entrate collegate alla posizione di lavoratore dipendente, come la indennità di disoccupazione, ecc. Fanno parte del nucleo familiare: il richiedente, il coniuge, i figli, le sorelle, i fratelli ed i nipoti, anche se non conviventi e non a carico del richiedente. L'assegno può spettare anche al nucleo familiare composta da un'unica persona, se questa, minorenne o invalida, è titolare di pensione ai superstiti.

La domanda va presentata al proprio datore di lavoro da parte dei lavoratori in servizio, mentre va presentata direttamente all'INPS da parte di pensionati, disoccupati, ecc.

Ai dipendenti l'assegno viene pagato direttamente dal datore di lavoro, che si rivale sull'INPS, mentre ai pensionati viene corrisposto direttamente dall'INPS unitamente alla pensione. In alcuni casi il datore di lavoro provvede al pagamento solo a seguito di preventiva autorizzazione dell' INPS (per i fratelli, le sorelle, i figli di separati o divorziati,ecc).

Contro il mancato accoglimento della richiesta dell'assegno per nucleo familiare, è possibile presentare ricorso entro 90 giorno dalla ricezione della comunicazione del rigetto della domanda.

A favore di nuclei familiari con almeno 3 figli minori a carico, ossia per nuclei familiari di 5 persone di cui 3 figli minori, con un reddito complessivo che non supera il limite fissato annualmente dalla legge, è previsto anche il cosiddetto Assegno di sostegno, corrisposto dal proprio Comune di residenza. Anche per questo assegno annualmente ne  viene fissato l’ importo e l’ammontare del reddito oltre il quale non si ha diritto al sostegno. Le due provvidenza sono cumulabili.

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