Dichiarazione annuale IVA

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    Indice Articolo:
    1. Come e quando presentarla
    2. Iva a saldo
    3. Compensazioni

Con la Dichiarazione Annuale IVA, bisogna riepilogare tutte le operazioni effettuate durante l’esercizio conclusosi e determinare in maniera definitiva l’importo dell’eventuale IVA da versare a saldo o il credito vantato.

Come e quando deve essere presentata?

La Dichiarazione IVA, il cui modello e relative istruzioni, utilizzabile sia per la dichiarazione autonoma che per quella unificata, sono reperibili gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate o sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, deve essere presentata esclusivamente per via telematica:

Il termine viene prorogato al primo giorno feriale non festivo, se la scadenza cade di sabato, domenica o giorno festivo.

I contribuenti che in via autonoma presenteranno la dichiarazione entro il mese i febbraio sono esonerati dalla presentazione della “Comunicazione annuale dati IVA”.

La dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla prevista scadenza è considerata valida, anche se oggetto di sanzioni.

Versamento IVA a saldo.

Comunque venga presentata la dichiarazione, in via autonoma o in via unificata unitamente all’UNICO, la scadenza naturale per il versamento dell’IVA annuale a saldo è fissata al 16 marzo (che per il 2013 diventa 18 marzo dal momento che il 16 marzo cade di sabato) in un’unica soluzione o rateizzato, da un minimo di 2 ad un massimo di 9 rate. Più precisamente:

Se la dichiarazione viene presentata in via autonoma, ossia disgiunta dall’UNICO, il contribuente ha due possibilità:

  • versare l’importo dovuto in un’unica soluzione entro il 16 marzo, senza incorrere in nessuna maggiorazione;
  • versare con rate mensili a partire dal 16 marzo, maggiorando l’importo dello 0,33% mensile per le rate successive alla prima. Pertanto, la seconda rata, da versare entro il 16 aprile, dovrà essere maggiorata dello 0,33%, la terza, da versare entro il 16 maggio, dello 0,66%, la quarta, da versare entro il 16 giugno, dello 0,99% e cosi via...

Se la dichiarazione viene presentata insieme all’UNICO, il contribuente ha quattro possibilità:

  • pagare in un’unica soluzione entro il 16 marzo;
  • pagare con rate mensili a partire dal 16 marzo, maggiorando l’importo dello 0,33% mensile per le rate successive alla prima;
  • pagare in un’unica soluzione entro le stesse scadenze previste per il pagamento delle imposte che scaturiscono dal modello unico, maggiorando l’importo dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo alla naturale scadenza del 16 marzo;
  • rateizzare il pagamento a partire dalle scadenze previste per le imposte di cui alla dichiarazione unificata (17 giugno 2013, dal momento che il 16 giugno 2013 cade di domenica, o 16 luglio con la maggiorazione dell0 0,40%). In questo caso, l’importo da rateizzare sarà comprensivo delle maggiorazioni mensili dello 0,40% per i mesi o frazioni di mesi successivi al 16 marzo e fino alle scadenze previste per il pagamento delle imposte connesse all’UNICO. Sulle rate così determinate, a partire dalla seconda, dovrà essere applicata la maggiorazione dello 0,33% mensile (tasso interesse fisso per ogni mese di dilazione).

Come compilare il modello F24.

Il codice tributo da indicare nel modulo F24 è 6099, mentre il codice tributo degli interessi dovuti sui pagamenti rateali è 1668. Nel modello F24 occorre altresì indicare l’anno di riferimento (nel nostro caso 2012) e l’eventuale rateizzazione (0101 per versamento in un’unica soluzione, 0106, 0206, 0306 e così via per indicare rispettivamente la prima, seconda e terza rata delle sei previste, se l’importo è stato suddiviso in sei rate). Il versamento è dovuto per importi superiori ai 10 euro.

Dichiarazione autonoma o assieme al modello UNICO: compensazioni.

Fino alla presentazione del modello UNICO 2010, relativo all’esercizio 2009, con eccezione di pochi soggetti tenuti alla dichiarazione IVA in via autonoma, tutti i titolari di partiva IVA, obbligati alla dichiarazione dei redditi, erano tenuti alla dichiarazione unificata che rappresentava la regola.

A partire dall’UNICO 2011, relativo all’esercizio 2010, con Decreto legislativo n.78 del 2009, emanato con l’obiettivo di contrastare le compensazioni illecite, a tutti i contribuenti è stata concessa la possibilità di presentare la dichiarazione annuale IVA a partire dal 1° febbraio, in maniera autonoma, ossia sganciata dall’UNICO, ad eccezione, come abbiamo già detto, di pochi soggetti tenuti alla dichiarazione IVA in via autonoma (tipo: i contribuenti sottoposti a fallimento o liquidazione coatta amministrativa; i contribuenti esonerati dall’obbligo della presentazione delle dichiarazione dei redditi, come i venditori porta a porta; i soggetti IRES con periodi di imposta non coincidente con l’anno solare, cosiddetto “esercizio a cavallo”, ecc).

L’opzione diventa il presupposto per poter usufruire di compensazioni del credito IVA con F24, per importi superiori a 5000 euro, già a partire dal 16 marzo.

In atre parole, è possibile compensare crediti IVA per importi superiori a 5000 euro solo dopo aver presentato la Dichiarazione annuale IVA, sia in maniera autonoma che unificata, e più precisamente a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stato presentata la dichiarazione, da cui risulta il credito.

Nessun limite di importo continua a sussistere per chi utilizza il credito IVA con IVA, sia in diminuzione delle liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali) che con il Modello F24, come pure fino alla soglia dei 5000 euro il contribuente ne può usufruire fin dal 16 gennaio, purché ovviamente si è certi che il credito di cui si usufruisce verrà fuori dalla dichiarazione che si andrà a formalizzare in un secondo momento.

Inizialmente, l’opzione a poter presentare la dichiarazione sganciata dall’UNICO era stata accordata ai soli contribuenti che vantavano un credito IVA, come abbiamo già detto, per dar loro modo di poterlo compensare da subito, ma ad inizio 2011 è intervenuto, con una propria Circolare, l’Ufficio dell’Agenzia delle entrate che per ragioni di equità ha esteso questa possibilità a tutti i contribuenti, anche a coloro la cui dichiarazione presenta un debito. Ciò in quanto la presentazione della dichiarazione annuale IVA entro il 28 febbraio, oltre a rendere possibili le compensazioni a partire dal 16 marzo, esonera dall’obbligo delle presentazione della “Comunicazione dati annuali IVA”.

Procedure per compensazioni oltre i 5000 e fino a 15.000 euro e per compensazioni oltre i 15.000 euro.

Come abbiamo visto nel paragrafo precedente, nessuna formalità è prevista per compensazioni con Modello F24 fino ad un credito di 5.000 euro, compreso la presentazione telematica del Modello F24 con qualsiasi servizio, sia quello offerto dalle banche (home banking o remote banking) che i servizi telematici Fisconline e Entratel posti a disposizione dallo stesso Ufficio delle Entrate, mentre:

Per compensazioni dai 5000 ai 15.000 euro, bisogna aspettare il 16 del mese successivo alla presentazione della Dichiarazione annuale IVA, nonché presentare il Modello F24 esclusivamente con i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate: Fisconline o Entratel. In mancanza, il modello non sarà preso in carico dal sistema.

Per compensazioni oltre i 15.000 euro, in aggiunta a quanto previsto al punto precedente, la dichiarazione dovrà obbligatoriamente riportare il cosiddetto “visto di conformità”,ad opera di un professionista abilitato, quale: professionista iscritto all’albo dei dottori commercialisti, consulente del lavoro, responsabili fiscali dei Caf, che per lo scopo devono tutelarsi con una specifica polizza, di importo adeguato al numero dei contribuenti assistiti e dei visti di conformità rilasciati, comunque per un massimale non inferiore a 1.032.913,80 euro.

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