Estinzione anticipata mutuo bancario
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La facoltà di estinzione anticipata totale o parziale del mutuo da parte del debitore è assicurata in tutti i contratti di mutuo fondiario ed è esplicitamente contemplata nella normativa bancaria (Testo unico bancario-art. 40 comma 1). Pertanto nella eventualità si voglia procedere a tale operazione l'istituto bancario è tenuto a calcolare il capitale residuo e procedere alla liquidazione. Occorre tener presente che alcuni contratti di mutuo prevedono un limite temporale minimo dopo il quale si può procedere con tale operazione. Tale limite generalmente fissato in diciotto mesi viene stabilito dalla banca per tutelarsi dalla possibilità che un'estinzione antecedente al 18 mese faccia decadere la caratteristica di prestito a lungo e medio termine attribuita ad ogni mutuo classificato come "fondiario" ed i vantaggi concernenti per l'istituto di credito. Altra cosa da tener presente è che il contratto di mutuo può prevedere una penale di estinzione da pagare alla banca. Tale penale è contemplata per risarcire l'istituto dell'affare che perde con l'estinzione anticipata. Qualora si proceda ad una estinzione parziale, ovvero si versa una parte del capitale restante, tale quota verrà defalcata dalla somma debitoria ed ovviamente l'istituto di credito non potrà più richiedere su di essa alcun interesse. La rata andrà rimodulata sulla somma restante. Esistono, però, contratti che sono stipulati in maniera da permettere al debitore di optare in caso di parziale estinzione di mantenere la stessa rata e di ridurre quindi la durata del muto. In tal maniera si otterrà un duplice risparmio sugli interessi perché la cifra è diminuita e perché la si restituisce in un tempo minore. L'estinzione totale corrisponde alla liquidazione dell'intera cifra dovuta. Ovviamente la cifra da pagare comprenderà il capitale residuo come calcolato nell'ultimo piano di ammortamento più l'eventuale penale di estinzione. A questa somma, normalmente, vanno aggiunte le commissioni per l'effettuazione dei conteggi.