Prima di parlate dell'Iva intercomunitaria è opportuno fare una premessa. In base al principio della territorialità , le operazioni possono distinguersi in operazioni interne o nazionali, operazioni intercomunitarie ed operazioni extracomunitarie.
Solo con riferimento a queste ultime è corretto parlare di importazioni ed esportazione, relativamente alle quali i paesi dell'Unione Europea e quindi anche l'Italia, ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) hanno adottato il principio della tassazione del paese di destinazione, per cui risultano tassate le importazioni e detassate le esportazioni.
Pertanto i beni o servizi importai da un paese extracomunitario sono soggetti a tassazione al pari di quelli prodotti nel nostro paese, mentre ai beni e servizi esportati verso paesi extracomunitari non si applica l' imposta e per essi è previsto il recupero dell'IVA che hanno sopportato nell'ambito dello Stato per la relativa realizzazione. I beni o servizi importati da paesi extracomunitari rientrano nella disponibilità dell'importatore solo dopo il pagamento dell'IVA e dei diritti doganali, operazione da effettuare presso la Dogana competente.
Passando all'Iva intercomunitaria, diciamo che con riguardo agli scambi di beni e servizi tra i Paesi della Comunità Europea, a partire dal 1993 sono stati abolite le barriere doganali, mentre sono stati introdotti adempimenti per assicurare la riscossione dell'Iva e l'osservanza di alcuni adempimenti ai fini statistici. In sintesi, ai fini IVA intercomunitaria il sistema prevede che gli scambi intercomunitari vengono tassati nel paese di destinazione.
Ai fini del pagamento dell' Iva intercomunitaria assume rilevanza il momento in cui si considera perfezionata l'operazione. Al riguardo, è sufficiente il verificarsi di una delle seguenti condizioni:
In pratica, chi acquista un bene mobile da un soggetto di uno Stato che fa parte dell'Unione Europea è tenuto ad integrare la fattura dell'Imposta sul Valore Aggiunto. L'importo dell'Iva intercomunitaria viene neutralizzato grazie alla contemporanea registrazione sia nel registro degli acquisti che in quello delle vendite (corrispettivi e fatture).
Con riferimento all'Iva intercomunitaria, i casi di esenzione o non imponibilità sono stabiliti con riferimento alla normativa che disciplina analoghe operazioni nazionali.
Anche per le aliquote da applicare si fa riferimento all'aliquota prevista per le operazioni interne, mentre la base imponibile è rappresentata dal corrispettivo pattuito, comprensivo delle spese accessorie per eseguire l'operazione. Anche per la compilazione della fattura non sono previste disposizioni particolari, per cui bisogna rifarsi alla regolamentazione interna.
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