Pensione di riversibilita' INPS

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Più che di pensione di riversibilità  bisogna parlare di “pensione ai superstiti” detta “pensione di riversibilità”o “pensione indiretta” a secondo che il decesso riguarda un pensionato o un assicurato con diritto a pensione, un assicurato cioè che nell’arco della vita lavorativa ha accumulato 15 anni di contributi o che possiede almeno 5 anni di contributi di cui 3 negli ultimi 5 anni.

Il trattamento spetta al coniuge, anche se separato o divorziato che non abbia contratto un nuovo matrimonio, che risulti assegnatario rispettivamente di un assegno alimentare o assegno divorzile. In mancanza del coniuge, il trattamento spetta ai figli minorenni, studenti dai 18 ai 21 anni, universitari per la durata del corso legale di studi, fino ad un massimo di 26 anni, purché non titolari di un reddito proprio e a carico del genitore defunto al momento del decesso, ai figli inabili a prescindere dall’età, purché a carico del defunto al momento del decesso; in mancanza del coniuge e dei figli, il trattamento spetta ai nipoti a carico del defunto al momento del decesso, anche in presenza dei propri genitori, purché privi di reddito; in mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti, il trattamento spetta ai genitori con oltre 65 anni di età, a carico del defunto al momento del decesso, titolari di un reddito non superiore al trattamento minimo aumentato del 30% (euro 458,20 +30% di 458,20 = 595,66 al mese); in assenza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori, il trattamento di riversibilità spetta ai fratelli celibi e sorelle nubili, se inabili al lavoro, a carico del defunto al momento del decesso, con un reddito non superiore al trattamento minimo aumentato del 30% (euro 458,20 +30% di 458,20 = 595,66 al mese).

La quota di pensione è pari al 60% in presenza del solo coniuge, all’80% in presenza del coniuge e di un figlio, al 100% in presenza del coniuge e due figli. In assenza del coniuge ed in presenza di un solo figlio la percentuale di pensione è del 70%, in presenza di due figli dell’80%, del 100% in presenza di tre o più figli. Ad un genitore spetta il 15%, a due il 30%; ad un fratello o sorella il 15% per arrivare al 90% in presenza di sei fratelli o sorelle.

I figli riconosciuti “inabili al lavoro” hanno diritto al trattamento di riversibilità indipendentemente dall’età, purché a carico del pensionato o assicurato al momento del decesso. Da non confondere l’inabilità al lavoro con l’invalidità civile. L’inabilità al lavoro è una circostanza il cui accertamento fa capo all’Ente che dovrà erogare la pensione. La pensione di riversibilità viene ridotta del 25% se il beneficiario possiede altri redditi per un importo superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, del 40% se l’ulteriore reddito supera di quattro volte il trattamento minimo, del 50% se l’ulteriore reddito supera di 5 volte il trattamento minimo. Per il 2009 il trattamento minimo su base annua è di euro 5.956,60. La riduzione non si applica se a beneficiare del trattamento sono figli minori, studenti o inabili. In mancanza dei requisiti richiesti per la pensione di riversibilità, i superstiti interessati possono ottenere una indennità “una tantum”. La domanda per la pensione di riversibilità va presentata all’INPS o all’Ente competente.

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