In caso di omesso o insufficiente versamento di quanto dovuto ai fini IVA per liquidazioni periodiche, acconti e dichiarazione annuale, oltre agli interessi legali, attualmente del 3% su base annua, è prevista la sanzione del 30% delle somme non versate o versate in meno.
Tale sanzione è dovuta in misura ridotta se ci si avvale del ravvedimento operoso, ossia si effettua il versamento dell’imposta dovuta, degli interessi di mora e della sanzione (ridotta) con una certa tempestività .
E’ previsto il ravvedimento “breve” ed il ravvedimento”lungo”, a secondo che il versamento venga effettuato entro 30 giorni dalla irregolarità o trascorsi trenta giorno da questa ma entro il termine di presentazione della dichiarazione se prevista o entro un anno dalla violazione se non è prevista alcuna dichiarazione.
Con il “ravvedimento breve”, oltre all’imposta dovuta e agli interessi legali del3% su base annua dalla data della irregolarità alla data di regolarizzazione, è dovuta una sanzione pari a 1/8 del 30% quale sanzione minima, ossia una sanzione del 3,75% dell’imposta dovuta.
Con il “ravvedimento lungo”, oltre all’imposta dovuta e agli interesse di mora del 3% su base annua, calcolati come sopra, è dovuta una sanzione pari a 1/5 del 30% quale sanzione minima, ossia una sanzione pari al 6% dell’imposta non versata.
Per usufruire del beneficio, imposta dovuta, interessi di mora e sanzione ridotta vanno versati in un’ unica soluzione, con un’unica delega F24, ognuna con il proprio codice. A parte il codice del tributo che varia col variare dello stesso, il codice per la sanzione IVA è 8904, mentre il codice per gli interessi di mora sul ravvedimento è 1991.
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