La Finanzia 2008 ha introdotto un regime particolarmente semplificato ed agevolato cosiddetto “regime dei contribuenti minimi”, per le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività d’impresa, arti o professioni, a condizioni che:
Per coloro che ne hanno i requisiti e che optano per questo regime semplificato viene meno l’obbligo:
Coloro che aderiscono al nuovo regime non possono detrarre l’IVA sugli acquisti, mentre sono soggetti all’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’ imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 20%, da calcolare sul reddito al lordo delle eventuali quote attribuite al coniuge ed ai collaboratori familiari, reddito determinato applicando il principio di cassa.
Il nuovo regime è applicabile a partire dal 1° gennaio 2008. Il contribuente in qualsiasi momento può optare per il regime ordinario, ma alla scadenza del triennio, se ricorrono ancora i requisiti, è possibile optare nuovamente per il semplificato e agevolato “regime dei contribuenti minimi”.
Per coloro che aderiscono al nuovo regime è previsto il versamento per la rettifica della detrazione Iva, di cui all'articolo 19-bis del DPR n. 633 del 1972, da effettuare in un’unica soluzione o in cinque rate annuali, in via telematica, senza applicazione di interessi. La rata unica o la prima delle cinque rate in caso si opti per la rateizzazione deve essere versate entro lo stesso termine previsto per il versamento a saldo dell’ IVA relativa all’anno precedente a quello dal quale decorre il nuovo regime. Le successive quattro rate vanno pagate entro lo stesso termine previsto per il versamento della imposta sul reddito dovuta per il nuovo regime (nella misura del 20% ivi comprese le addizionali comunale e regionale).
Il pagamento della “rettifica detrazione IVA - contribuenti minimi” deve essere effettuato utilizzando il codice 6497 e la sezione erario del modello F24, indicando quale anno di riferimento quello precedente a quello dal quale trova inizio l’applicazione del nuovo tributo.
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