Ricorso multe strisce blu

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Il ricorso per multe comminate per divieto di sosta nelle strisce blu vanno vanno proposti come tutti i verbali per infrazioni al codice della strada o al Prefetto per effetto dell’articolo 203 del Codice della Strada o al Giudice di Pace secondo l’articolo 204 entro 60 giorni dalla notifica del verbale stesso. Se il ricorso viene presentato al Prefetto non è possibile presentarlo anche al Giudice di Pace ed inoltre se già si è pagato il verbale in misura minima il ricorso o presso il Prefetto o presso il Giudice non è più possibile. Il ricorso al Prefetto può effettuarsi indirizzandolo al Medesimo e però presentandolo al Comando o l’Ufficio da cui l’Accertatore dipende oppure più semplicemente presentandolo al Prefetto stesso. Tutto questo può anche essere fatto con raccomandata A.R. nei 60 giorni dalla notifica. Il Prefetto in 180 giorni (se il ricorso è stato presentato presso l’Organo che ha accertata l’infrazione) o in 210 giorni (se il ricorso è stato presentato in prefettura)stabilisce se il verbale va pagato o no. Se in tale lasso di tempo non giunge al ricorrente alcuna notizia il ricorso si intende tacitamente accolto. Se nel ricorso si richiede di fornire una personale testimonianza i termini precedenti vengono sospesi ed il Prefetto a partire dalla loro termine ha ancora 150 giorni per fissare l’udienza. Quindi in questo caso per sapere l’esito di un ricorso bisognerà attendere o 180+150 o 210+150 giorni. Sempre nei termini dei 60 giorni dalla notifica del verbale è possibile presentare ricorso al Giudice di Pace competente del territorio dove è stata accertata l’infrazione. Il Giudice fissa l’udienza convocando le parti. Il ricorrente può presentarsi in giudizio personalmente o delegare terzi. E’ importante sapere che per presentare ricorso si deve disporre di un domicilio nel territorio dell’Ufficio del Giudice di Pace. Se il ricorrente è sprovvisto di tale domicilio può alla presentazione del ricorso eleggerlo presso l’ufficio del Giudice stesso. La presenza del ricorrente in sede di udienza (pena il rigetto del ricorso)è comunque necessaria. Va tenuto presente che in caso di rigetto dell’opposizione si pagherà una somma non inferiore al doppio del minimo previsto per l’infrazione.

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