Rimborso contributi INPS

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L’ordinamento previdenziale non prevede il rimborso dei contributi inps qualora non vengono raggiunti i requisiti per l’ottenimento della pensione. Tale concetto è stato più volte ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione. Infatti, le gestioni obbligatorie IPDAP e INPS non contemplano l’istituto della “restituzione”. Pertanto, il rimborso di contributi legittimamente versati rappresenta un’eccezione rispetto ai principi generali che regolano l’ordinamento previdenziale.

La mancata restituzione dei contributi legittimamente versati, ma insufficienti ad ottenere la prestazione pensionistica, trae legittimazione dal Codice Civile e più propriamente dal contratto di assicurazione stipulato con l’Ente Previdenziale che prevede che i contributi versati, anche se non danno diritto a prestazioni, non vengono restituiti. L’istituto della restituzione è stato applicato per qualche tempo nei confronti degli extracomunitari, ma poi è stato nuovamente disapplicato per evitare comportamenti non in linea con i principi generali dell’ordinamento previdenziale.

In particolare, la legge 943/86 aveva previsto per i lavoratori extracomunitari che cessavano l’attività lavorativa in Italia e che lasciavano il territorio nazionale la possibilità di chiedere il rimborso dei contributi versati in loro favore (da loro stessi nonché dal datore di lavoro), con la maggiorazione del 5%, con eccezione del caso in cui avevano maturato il diritto alla pensione.

Il Testo Unico 286/98 recepisce l’istituto del rimborso contributi INPS, che viene abolito con la legge 189/2002 meglio conosciuta come Legge Fini-Bossi.

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