Versamenti mensili e trimestrali IVA
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Se dalle liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali) risulta un debito d'IVA, bisogna procedere ai relativi versamenti, nei termini previsti:
- Per le liquidazioni mensili, il versamento, da effettuare esclusivamente in via telematica a mezzo modello F24, deve avvenire entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento o se questi cade di sabato, domenica o giorno festivo, entro il primo giorno lavorativo non festivo successivo alla scadenza. I codici per i versamenti mensili sono: 6001-6002-6003-6004-6005-6006-6007-6008-6009-6010-6011-6012 rispettivamente per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre.
- Per le liquidazioni trimestrali il versamento deve essere effettuato entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, termine che viene prorogato al primo giorno successivo lavorativo non festivo se la scadenza cade di sabato, domenica o giorno festivo. Per i contribuenti trimestrali i codici per i versamenti sono: 6031, 6032, 6033 e 6034 rispettivamente per il primo, secondo, terzo e quarto trimestre.
- Entro il 27 dicembre è dovuto l'acconto relativo all'ultimo periodo d'imposta (mese di dicembre o quarto trimestre) nella misura del 88% (almeno per il 2008) di quanto versato per gli stessi periodi dell'anno precedente o del minor importo che si presume di dover pagare o nella misura del 100% di quanto risulta dalla liquidazione eseguita al giorno 20 di dicembre. I codici da indicare sul modello F24 con i quali effettuare i versamenti dell'acconto IVA, esclusivamente per via telematica, in un'unica soluzione, sono 6013 per i contribuenti mensili e 6035 per quelli trimestrali.
- Il codice per il versamento di quanto risulta dalla dichiarazione annuale il codice è 6099, sia per i contribuenti mensili che trimestrali.