Il versamento acconto IVA deve essere effettuato in via telematica, in un’unica soluzione, senza possibilità di rateizzazione entro il 27 dicembre. Per il 2008, poiché il giorno 27 cade di sabato, la scadenza risulta prorogata al lunedì 29 dicembre.
Il pagamento, come dicevamo, non può essere rateizzato, ma è possibile applicare la compensazione con eventuali crediti di altri tributi o contributi. Per i contribuenti trimestrali, con eccezione di alcune categorie come i distributori di benzina, sull’importo dell’acconto deve essere applicata la maggiorazione dell’1%.
Per i contribuenti trimestrali il codice del versamento acconto IVA è 6035, mentre per quelli mensili è 6013.
Qualora il versamento acconto IVA non venisse effettuato entro la prevista scadenza, ma con “ravvedimento operoso” nei successivi 30 giorni o entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA, la sanzione (codice tributo 8904) e i previsti interessi (codice tributo 1991) vanno versati unitamente all’acconto dovuto o alla differenza non versata con un'unica delega F24, utilizzando per ogni importo il proprio codice.
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