Abbandono del tetto coniugale

Articolo realizzato dalla redazione
Informazioni sulla redazione

L’abbandono del tetto coniugale in un’epoca come la nostra, nella quale il matrimonio ha perso la sua dimensione originale e l’espressione “stare insieme finché morte non ci separi” si è tramutata in “stare insieme finché crisi, soldi o amante non ci separino”, è diventato un fatto assai frequente tra quelle coppie che entrano in crisi. Quest’articolo è dedicato sia a chi sta intimamente pensando di allontanarsi dalla dimora familiare e vuole mettersi a conoscenza delle conseguenze verso le quali potrebbe incorrere, sia a chi ha subito l’abbandono e ha voglia di ricavare informazioni utili sul da farsi.

Abbandono del tetto coniugale secondo il Codice Civile

Il tema dell’abbandono del tetto coniugale è trattato sia dal Codice Civile sia dal Codice Penale.

L’art. 143 del Codice Civile afferma che i coniugi hanno l’obbligo alla reciproca fedeltà, all`assistenza morale e materiale e alla coabitazione.

Il venir meno di anche solo uno di questi obblighi, è già violazione della legge e consiste in reato civile.

Affinché però il reato sussista bisogna che si verifichino alcuni eventi:

Se sussistono questi elementi, il giudice può:

L’abbandono del tetto coniugale secondo il Codice Penale

L’art. 570 del Codice Penale afferma che l’abbandono della casa familiare è un reato se il coniuge allontanato si sottrae anche agli obblighi di assistenza morale e materiale dei figli e del coniuge stesso.

Sarà il giudice a decidere se la motivazione dell’allontanamento è valida o meno, e se sussistono violazioni degli obblighi di assistenza della famiglia, basandosi su un’attenta ricostruzione dei fatti.

Come presentare domanda di separazione prima di allontanarsi dalla residenza familiare

Per evitare problemi è sempre meglio “avvisare” il coniuge della propria decisione, in modo da non violare la legge. Per farlo è consigliabile far recapitare una raccomandata dall’avvocato, dove, unitamente alla richiesta di separazione, si spiega in due righe il motivo dell’allontanamento (la convivenza insostenibile per esempio) oppure potete inviare la breve motivazione voi stessi. È bene ricordarsi di garantire il sostegno materiale attendendo quelle che saranno le disposizioni del giudice.

Abbandono del tetto coniugale con giusta causa

Per giusta causa, s’intende una giusta motivazione, la ragione valida che ha spinto chi ha abbandonato la dimora familiare ad andarsene.

Se l’abbandono è conseguenza della crisi esistente tra i coniugi, crisi diventata ormai irreparabile, frutto di continui litigi, incomunicabilità, calo di affetto, incompatibilità caratteriale o peggio ancora di comportamenti aggressivi sia fisici che verbali verso cose o verso lo stesso coniuge, allora non è reato. In questo caso, infatti, la prosecuzione della convivenza diventa impossibile, quindi l’allontanamento è giustificato. Ma l’abbandono deve essere una conseguenza della crisi, attenzione, non la causa.

Abbandono del tetto coniugale senza giusta causa

Come ho già accennato, se la convivenza è stata interrotta per motivi non ritenuti idonei dal giudice, la separazione sarà con addebito al coniuge che si è allontanato, il che significa perdita del diritto di mantenimento anche se lo stesso coniuge risulti la parte più inferiore economicamente. Certamente qui parliamo del diritto a ricevere somme che consentirebbero il mantenimento dello stesso tenore di vita precedente, in quanto l’assegno per gli alimenti viene sempre concesso.

Il giudice è, comunque, tenuto a fare una valutazione complessiva della vicenda, confrontando le condotte di entrambi i coniugi, dato che, secondo la legge, il comportamento di un coniuge non può essere giudicato se non si conosce quello dell’altro. Tra le cause, comprese quelle che abbiamo già trattato, ve ne sono altre che pur non trovando riferimento concreto nella legge, vengono tenute in considerazione per l'addebito della separazione; tra queste troviamo le vessazioni psicologiche, il rifiuto nell'esercitare l'atto sessuale, l'estrema gelosia, ecc.

Alla fine della valutazione il giudice dichiarerà a chi è addebitabile la separazione e a chi saranno affidati i figli e la casa coniugale.

In conclusione, se davvero giudicate la vostra vita con il coniuge insostenibile, prima di andarvene, cercate di prendere la via della pace con la separazione consensuale. Se il coniuge non accetta allora procedete come dovete. Ma ricordatevi che il matrimonio non è solo un contratto ma, se celebrato davanti ad un sacerdote, è un’unione eterna..

Informazioni Sugli Autori:

Articolo realizzato dalla redazione
Informazioni sulla redazione

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire funzioni social e analizzare il traffico. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando un qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie e dichiari di aver letto la nostra Cookie Policy e la Privacy Policy. Per saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie consulta la nostra Cookie Policy.