Adozioni libri di testo

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L'articolo si prefigge lo scopo di fornire qualche chiarimento sulle nuove regole in merito alle adozioni dei libri di testo nella scuola. Come molte altre normative, che riguardano questo importante settore della Cosa Pubblica, anche quelle dei criteri e le modalità di scelta dei testi scolastici è stato investito dal ciclone della nuova riforma. Ma la cosa preoccupante che a distanza di due anni non si è ancora riusciti a stabilire una routine consolidata e la materia è ancora in evoluzione.

Proviamo a fare chiarezza.

I libri di testo sono lo strumento didattico col cui ausilio gli allievi dovrebbero portare a termine il loro processo formativo nell'arco della scuola primaria e secondaria di primo e secondo livello. L'adozione dei libri di testo è compito del collegio dei docenti dopo aver esaminato i pareri del consiglio interclasse. Questa materia era regolata fino al settembre del 2008 dal D.L. 297 del 1994. Nel settembre 2008 col decreto legge 137 e con la successiva legge di conversione di ottobre si è introdotto la norma che obbliga che l'adozione dei testi scolastici debba avere una durata quinquennale per la scuola primaria e di sei anni per quella secondaria. Durata che la precedente normativa stabiliva in un anno.

Il cambiamento veniva giustificato dal legislatore con una logica di risparmio economico. La cosa, però, non è risultata ben accetta dal corpo docente. Anzi, per dirla tutta è stata da questo fortemente criticata. Perché sentita come un vincolo all'autonomia della scuola e alla libertà di insegnamento.

Le norme relative alle adozioni dei libri di testo ed alla loro durata non hanno, per giunta, avuto neanche un normale decorso. La legge originaria infatti prevedeva per la durata pluriennale delle adozioni deroghe ben motivate da esigenze specifiche. Le successive circolari ministeriali chiarificatrici invece, proditoriamente, omettevano tale deroghe ed imponenevano in ogni caso la scelta pluriennale.

La FLC (il Sindacato dei Lavoratori della Scuola legato alla CGIL) ricorreva al TAR del Lazio in materia. La susseguente sentenza riteneva non applicabile l'immodificabilità da parte dei docenti delle adozioni pluriennali. Il Ministero ricorreva contro tale sentenza al Consiglio di Stato. Ma il ricorso veniva rigettato. A questo punto il governo con una nuova legge: la 167 del 2009 accoglieva il principio della modificabilità della durata delle adozioni ma ne vincolava fortemente l'ambito.

A rendere ancora più ingarbugliata la matassa sono stati poi i tempi tassativi entro cui si sono dovute effettuare le adozioni (pluriennali) dei testi per l'anno scolastico 2010/2011.

E precisamente:

Entro il 20/4/2010 per la scuola secondaria di II grado.

Entro il 20/5/2010 per la secondaria di I grado e la primaria.

E ciò ha creato ancora più confusione perché la riorganizzazione degli insegnamenti portata avanti dalla riforma prevedeva creazione di nuove materie non ancora del tutto ben chiarite. Materie di cui andavano adottati i libri di testo.

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