L'articolo si propone di esplicare tutto quanto bisogna fare per aprire un'associazione culturale.
Il diritto di associazione è sancito dalla Costituzione italiana (art. 18): un'associazione è costituita da un insieme di persone (almeno 3) che senza finalità di lucro sottoscrivono un contratto (atto costitutivo) per perseguire fini comuni come possono risultare ad esempio le attività culturali.
I tratti salienti che caratterizzano l'associazione sono:
Le associazioni possono essere riconosciute e non. |
Sono le più semplici da costituirsi in quanto richiedono meno formalità burocratiche, sono meno onerose da un punto di vista economico e come tali sono anche la stragrande maggioranza.
Il primo passo da effettuare per aprire un'associazione è redigere lo statuto e subito dopo l'atto costitutivo. Esistono in rete dei facsimili di entrambi che possono essere facilmente scaricati e compilati con le modalità del caso. Lo statuto va allegato all'atto costitutivo.
Il passo successivo è di richiedere all'Agenzia delle Entrate il codice fiscale (la cosa non implica obbligo di dichiarazione dei redditi) e consente lo svolgimento di numerose operazioni.
Bisogna poi depositare all'ufficio del Registro Atto Costitutivo e Statuto.
Per poter effettuare la registrazione occorrono:
Il costo dell'operazione di registrazione è di 130 € più un bollo per ogni 100 righe del documento complessivo (Atto costitutivo, Statuto, Verbale).
Se il contratto di associazione è un atto pubblico e come tale redatto da un notaio e depositato all'Ufficio del Registro si può richiedere il riconoscimento dell'associazione culturale da parte del Capo dello Stato. Quando ciò è avvenuto l'associazione assume la veste di Persona Giuridica.
L'associazione può nascere in alternativa anche con Atto privato che successivamente potrà essere vidimato e depositato al pubblico registro dal notaio. Ed anche in tal caso l'atto diviene pubblico e si può richiedere il riconoscimento dell'associazione.
La differenza tra associazione riconosciuta e non è che la prima è una persona giuridica e l'altra non lo è. E come persona giuridica l'associazione ha un'autonomia patrimoniale distinta da quella dei soci e pertanto risponde col suo solo patrimonio e non con quello degli affiliati. |
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