Assegno di accompagnamento

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L’assegno di accompagnamento è un indennizzo che lo Stato fornisce alle famiglie con un invalido a carico, per sostentare le spese mediche e supportare economicamente queste persone in difficoltà: l’attribuzione di questo indennizzo non è altro che un’agevolazione, per ridurre al minimo il rischio che queste persone con handicap vengano ricoverate in strutture ospedaliere e cliniche private.

Cos’è l’assegno di accompagnamento

L’indennizzo di accompagnamento è un riconoscimento statale versato dall’Inps a tutti quelli che sono stati riconosciuti invalidi al 100%.

La legge, che decreta questo provvedimento, è datata 11 febbraio 1980 (n. 18) e prevede un sostegno per le spese sanitarie, per le persone portatrici di handicap, a totale carico dello stato.

Per ottenere l’assegno di accompagnamento è necessario presentare agli uffici dell’Asl locale la documentazione necessaria, corredata di appositi certificati medici, firmati dal medico di famiglia, nella quale venga dichiarata e resa esplicita la totale impossibilità a deambulare o a svolgere le attività quotidiane basilari, senza l’aiuto di qualcuno.

Dopo una visita medica di accertamento, allo scadere dei tre mesi dalla data di presentazione della domanda, se l’indennizzo è stato riconosciuto, l’avente diritto riceverà, tramite accredito su conto corrente postale o bancario, la cifra pattuita dal Ministero per quell’anno.

Ogni anno bisognerà presentare agli uffici locali competenti, pena la perdita del diritto all’indennizzo, la documentazione atta a certificare e a confermare le reali condizioni di deficienza o menomazione dell’invalido.

Chi ha diritto all’assegno di accompagnamento

I requisiti per poter avanzare richiesta dell’assegno di accompagnamento sono tendenzialmente due: l’individuo deve dimostrare di non essere in grado di deambulare o muoversi da solo e di necessitare, per svolgere anche le più semplici azioni quotidiane, dell’assistenza continua di un familiare.

Non esistono vincoli di età o di reddito: lo Stato consente il diritto, uguale per tutti, di ottenere questo assegno; unica conditio sine qua non la residenza italiana.

Possono presentare domanda di indennizzo anche i cittadini della comunità europea residenti in Italia e gli stranieri in possesso di carta di soggiorno da un periodo di tempo non inferiore ad un anno.

L’assegno di accompagnamento può essere versato anche per i lavoratori e per gli anziani che, una volta compiuto il 65esimo anno di età, abbiano dimostrato che sussistano le condizioni fondamentali.

Sono esenti dall’assegno di accompagnamento, coloro che percepiscono già qualche altro tipo di indennizzo statale per guerra, lavoro o servizio.

Ma nello specifico, chi ha diritto all’assegno di accompagnamento?

I ciechi civili assoluti, in primis, che hanno diritto ad un indennizzo di circa 800,00 euro in più, per il grave deficit a cui sono soggetti; gli affetti dal morbo di Alzheimer, dalla sindrome di Down e da epilessia, anche nel caso di “crisi di assenza” sporadiche.

I bambini minorenni che non riescono a camminare autonomamente e tutti coloro sottoposti a chemioterapia in day hospital sono i destinatari favoriti di questo tipo di incentivo.

L’ammontare della somma varia di anno in anno, a seconda del decreto emanato dallo stato: l’ultimo, relativo all’anno 2010, si aggira intorno ai 500,00 euro mensili, percepiti dal soggetto interessato, in dodici mensilità.

Come richiedere l’assegno di accompagnamento: metodi e procedure

L’interessato, se è in grado di sbrigare le pratiche autonomamente, oppure in alternativa un suo legale rappresentante, può presentare istanza alla Commissione Medica per l’invalidità civile dell’Asl di residenza: nella domanda, oltre ad essere allegato un certificato di residenza e il codice fiscale, dovrà essere presentato un certificato medico, firmato dal medico di famiglia, in cui si attesti la reale impossibilità a camminare o a muoversi in maniera autonoma e la necessità di un’assistenza continua.

Entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda, l’Asl provvederà a fissare la visita medica di accertamento delle reali condizioni del paziente; se ciò non avviene, entro i nove mesi dalla presentazione della domanda, si può esporre diffida all’Assessorato alla Sanità.

Il medico provvederà a rendere noto al paziente il verbale di visita e, se dovesse risultare non idoneo all’attribuzione dell’assegno di accompagnamento, può presentare istanza di ricorso, entro due mesi, alla Commissione Superiore del Ministero del Tesoro.

Ogni anno, entro il 31 marzo, l’interessato, o chi ne fa le veci, deve presentare all’Asl una dichiarazione attestante il persistere delle condizioni che hanno portato al conferimento dell’assegno di accompagnamento: questa dichiarazione, un tempo presentata tramite modello cartaceo ICRIC, oggi si può comodamente presentare on line, su formato digitale.

Hanno diritto all’assegno di accompagnamento tutti coloro che vengono curati in casa e che non usufruiscono di ricoveri in strutture ospedaliere.

Tuttavia, in caso di ricovero per terapie contigenti ed improvvise e per ricoveri per un periodo non superiore ad un mese, il pagamento dell’indennizzo non può essere sospeso. Si ha diritto, comunque, all’incentivo di accompagnamento, qualora si provveda autonomamente al pagamento della struttura ospedaliera in cui si viene ospitati.

Inoltre...

Una volta ottenuto l’assegno di accompagnamento, colui che viene dichiarato invalido ha diritto a tutta una serie di altre agevolazioni, tra cui: protesi ed ausilii medici vari e in forma gratuita; esenzione dal pagamento del ticket sanitario; tessera per usufruire, a titolo gratuito, dei mezzi pubblici e la priorità in caso di assegnazione di case popolari.

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