L’assunzione di un lavoratore extracomunitario, con i gravi problemi legati ad immigrazione clandestina e leggi per contrastarla, è procedura tutt’altro che semplice.
Tutta la materia è regolamentata dai D.L. 286 del 1998, 394 del 1999 e 334 del 2004 e dalla Legge 189 del 2002.
Di seguito proviamo a riassumerne i passi essenziali.
Innanzi tutto chiariamo che l’iter è totalmente diverso a seconda che l’extracomunitario risieda in Italia, e quindi sia munito di permesso di soggiorno, o risieda all’estero.
Assunzione di un extra comunitario residente all’estero.
Il primo passo da compiere, in questa condizione, è presentare, allo “Sportello Unico per l’Immigrazione”della Provincia in cui l’extracomunitario dovrà lavorare, domanda di nulla osta. Ogni provincia infatti, come stabilito nel decreto flussi, ha, per ogni anno, un tetto massimo di extracomunitari che possono lavorare sul proprio territorio. Se tale tetto viene sforato bisognerà attendere l’anno successivo.
La domanda di nulla osta (che può essere fatta anche in via telematica) va corredata di una appropriata documentazione che di seguito elenchiamo:
1- Domanda di nulla osta.
2- Documentazione da cui si evince che il datore di lavoro è in grado di fornire al lavoratore un alloggio soddisfacente alle norme della regione di residenza.
3- Bozza del contratto di soggiorno che chiarisca i termini di accordo tra le parti e che impegni il datore di lavoro al pagamento del viaggio di ritorno se il lavoratore venga per qualche motivo espulso.
4- Impegno del datore di lavoro a informare lo Sportello Unico su ogni eventuale variazione del rapporto di lavoro: licenziamento etc.
Lo Sportello Unico presa visione della richiesta interpella Questore e Direzione Provinciale del Lavoro. Il primo per eventuali motivi di pubblica sicurezza che ostino all’assunzione dello straniero. Il secondo per una valutazione se le modalità del contratto di lavoro siano conformi o meno alla normativa vigente. Ottenuto parere favorevole da entrambi convoca il datore di lavoro per la firma del contratto di soggiorno, la consegna del nulla osta e contemporaneamente trasmette tutte le notizie al Consolato. In caso contrario rigetta l’istanza.
Il lavoratore appena sa del rilascio del nulla osta richiede il visto al Consolato del suo paese. Questo che ha ricevuto notizia dallo Sportello Unico lo rilascia entro 30 giorni. L’intero iter deve essere compiuto in un tempo massimo di 6 mesi altrimenti il nulla osta scade. Il consolato che ha rilasciato il visto trasmette comunicazione ai Ministeri dell’Interno e del Lavoro e all’INAIL ed IMPS. Il lavoratore giunto in Italia ha 8 giorni per recarsi allo Sportello Unico e firmare il Contratto di Soggiorno e ritirare l’apposito modello di richiesta del Permesso di Soggiorno. Insieme a tale modello viene anche rilasciato codice fiscale. Il lavoratore compilato il modulo deve inoltralo tramite Ufficio Postale nell’apposita busta. L’Ufficio postale consegna al lavoratore una ricevuta che contiene username e password per potersi connettere al sito
www.portaleimmigrazione.it
E controllare l’andamento della pratica. L’Ufficio postale comunica anche la data per i rilievi fotografici ed impronte. Sarà cura della questura che ha ricevuto i dati dallo Sportello Unico contattare il lavoratore per il permesso di soggiorno.
Assunzione di un extracomunitario residente in Italia e quindi in possesso di permesso di soggiorno.
La procedura in questo caso è estremamente più semplice.
Datore di lavoro ed extracomunitario firmano direttamente il contatto di soggiorno (il modello è scaricabile dal sito del Ministero) e poi tramite raccomandata lo trasmettono allo Sportello Unico. Sportello Unico che invierà al lavoratore un apposito tagliando di ricezione che servirà per il rinnovo del permesso di soggiorno. E’ possibile effettuare tale operazione col tramite di un Patronato o Sindacato che hanno possibilità di trasmettere la documentazione per via telematica.
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