La guida riporta informazioni per scoprire quali solo le condizioni e le procedure su come usufruire dell’astensione facoltativa di maternità, un particolare permesso che le donne possono richiedere nel corso dei primi 8 anni di vita dei figli.
La maternità e le leggi
Essere donna e lavorare oggi è all’ordine del giorno. Sono fortunatamente crollati i pregiudizi che per anni hanno reso la società patriarcale e, viceversa, sono aumentati i diritti della donna fino al raggiungimento delle pari opportunità. Dato che come naturale,molte donne vanno naturalmente incontro al periodo della maternità vediamo come, questo momento fondamentale della vita di ogni donna viene trattato in ambito lavorativo, quali sono i diritti ed i doveri che le donne hanno e devono rispettare.
In primo luogo, facciamo un breve excursus: la tutela della maternità è una conquista degli anni settanta. La legge che ne costituisce il fondamento giuridico e burocratico è la 1971 n° 1204, accompagnata dal relativo regolamento DPR 25/11/76, promulgato qualche anno più tardi.
Con tale provvedimento sono tutelate le lavoratrici dipendenti da un privato, dalle varie amministrazioni statali (Regione, Provincia, Comuni, Enti Territoriali), delle società cooperative, e d’apprendistato. Tale legge viene modificata soltanto nel 2000, con il provvedimento n° 53, che ne amplia e ne estende le norme anche al padre lavoratore e a tuttee le lavoratrici autonome, che in passato non erano toccate da queste disposizioni.
Vediamo ora nello specifico come affrontare l’astensione facoltativa in caso di maternità, chi e come ne può usufruire, quali diritti hanno le donne e come gestire questo periodo così particolare.
L’astensione facoltativa di maternità
Prima di parlare dell’astensione facoltativa va ricordato comunque a tutte le donne che esiste invece un astensione obbligatoria che riguarda il periodo del parto e dei primi mesi di vita del bambino, per cui non appena si scopre di essere in dolce attesa, lo si dovrebbe comunicare al proprio referente lavorativo, assieme ad un certificato del proprio ginecologo, in modo da avviare tutte le pratiche per ottenere il periodo di congendo per maternità. Questo periodo comunque riguarda strettamente gli ultimi mesi di gravidanza ed i primi mesi di vita del piccolo.
Sebbene capiti che una neo-mamma decida di usufruire di almeno una parte del periodo di astensione facoltativa come prolungamento di quella obbligatoria per non lasciare il piccolo, va comunque chiarito che il periodo di astensione per maternità è molto dfferente dal primo.
Come prima cosa infatti sebbene questo venga definito di maternità è un permesso che può essere chiesto anche dal padre, la sua durata complessiva è di 6 mesi che possono essere anche frazionati in più riprese ed divisi su entrambe i genitori, e deve essere richiesto entro gli 8 anni di vita del figlio, di solito nel caso in cui questo abbia bisogno di assistenza per malattia o condizioni particolari.
Domanda di astensione facoltativa
Come visto nella premessa l’astensione facoltativa per maternità è in realtà un permesso che coinvolge un po’ tutta la famiglia ecco perchè alla domanda di richiesta devono essere allegati una serie di documenti ed in particolare: il certificato di nascita o stato di famiglia, per accertare la presenza del figlio; una dichiarazione di responsabilità di entrambi i genitori, contenente l’impegno di entrambi i nel comunicare le variazionitra i due coniugi.
La domanda deve essere sottoposta al datore di lavoro con un preavviso di almeno 15 giorni. Con l’approvazione di tale provvedimento, la legge consente alla lavoratrice di ritirarsi dal lavoro per un arco di tempo di sei mesi, come già detto non per forza continuativi, entro i primi otto anni della vita del figlio.
Trattamento economico entro i primi 3 anni del bambino
Per quanto concerne il trattamento economico, durante l’astensione facoltativa di maternità richiesta nei primi 36 mesi di vita del piccolo, i primi trenta giorni di congedo sono pagati pienamente con una somma pari al 100% dell’importo del tuo normale stipendio. I cinque mesi che restano rispetto al periodo iniziale vengono retribuiti invece al 30% dell’importo
Trattamento economico dopo il compimento dei 3 anni del bambino
Invece, successivamente i 36 mesi dal parto, si ha diritto all’astensione facoltativa e al conseguente indennizzo soltanto in specifiche condizioni economiche e reddituali dello stato di famiglia, imponibili in base all’ISEE. I periodi di congedo parentale non consentono la maturazione del periodo di ferie e della tredicesima annualità, ad ogni modo valgono invece per lo sviluppo dell’anzianità lavorativa.
Astensione facoltativa per lavoratrici parasubordinate
Con il termine parasubordinata si indicano quei lavoratori che non sono titolari di libretto di pensione e non risultano iscritti all’Inps o altre forme previdenziali obbligatorie. Queste categorie possono aver diritto di un congedo parentale di validità 3 mesi entro il primo anno del figlio, retirbuito al 100%
Astensione facoltativa per lavoratrici autonome
Le libere professioniste o e una serie di categorie interessate (commercianti e artigiane) possono fruire dell’astensione facoltativa per un periodo di tre mesi, da esercitare durante il primo anno del figlio.
Astensione facoltativa per madri single
Se la lavoratrice mamma è single le spettano dieci mesi di astensione facoltativa. Anche in questo caso, bisogna presentare la domanda nelle modalità indicate e dare un preavviso di almeno 15 gg.
Consigli e suggerimenti
Proprio per le pari opportunità, si è ben pensato di ampliare anche ai papà questo diritto. Essi godono degli stessi diritti della mamma, e quindi hanno diritto al congedo di maternità (astensione obbligatoria) in alternativa alla mamma. Hanno ugualmente diritto all’astensione facoltativa, disciplinata con le stesse regole della donna; in più se utilizzano il congedo per 90 gg. consecutivi hanno diritto ad ulteriori 30 giorni: si passa quindi dai 6 ai 7 mesi.
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