Questa guida si propone di aiutare tutti coloro che ogni anno in Italia decidono di cambiare cognome e di spiegar loro quali sono i passaggi tecnici e le procedure che bisogna seguire secondo la legislazione italiana.
Come in tanti altri casi le persone usano il web come strumento per ricercare informazioni immediate ed il più dettagliate possibile.
Le motivazioni che inducono il cittadino qualunque a cambiare il proprio cognome possono essere svariate, come il possedere un cognome ridicolo che facilmente si presta all’altrui ironia, o semplicemente la volontà di nascondere le proprie origini.
Prima di tutto il richiedente deve sapere che è tenuto ad intraprendere l’iter burocratico predisposto dal regolamento per la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile che adesso andremo ad indicare e deve essere autorizzato dal Ministero dell’ Interno.
Istruzioni per cambiare o aggiungere un cognome
Procedura di richiesta
Il primo passo da compiere è presentare istanza al Prefetto della provincia dove risulta avere residenza il richiedente. A quel punto il Prefetto studia la domanda, si occupa dell’ istruttoria dopodiché, con in allegato la propria opinione, la trasmette al Ministero dell’ Interno.
L’affissione
Nel momento in cui la domanda sia degna di esser presa in considerazione, l’istante può procedere all’affissione per trenta giorni presso l’albo pretorio del comune di nascita e di quello dove risulta attualmente residente dell’ annuncio riguardante la sua richiesta.
Ci sono poi, circostanze in cui l’iter risulta leggermente differente, ad esempio se il richiedente è nato ed abitante in un paese estero, l’avviso va affisso all’albo dell’ufficio consolare che si trova nella circoscrizione territoriale in cui si risiede, se invece è nato in Italia ma risiede fuori dal paese l’avviso va affisso anche all’albo pretorio del comune di nascita, se invece si è solo nati all’estero ma residenti nel nostro paese l’affissione va fatta solo all’albo pretorio del comune italiano di residenza.
Al richiedente può inoltre, essere imposto di render noto a determinate persone interessate al cambiamento di cognome la sintesi della proposta. Se qualcuno si volesse opporre alla richiesta
può farlo con un atto notificato al Ministero dell’ Interno ma non al di là dei trenta giorni dall’affissione.
L’analisi ministeriale
Qualora nei trenta giorni non si sia verificata nessuna opposizione, il passo successivo è presentare alla Prefettura competente il materiale completo per l’ulteriore invio al Ministero.
Del materiale necessario per l’ultimo inoltro fanno parte un campione dell’avviso affisso, comprensivo di resoconto che attesti la durata e l’effettiva affissione, oltre alla verifica di esecuzione di eventuali notificazioni prescritte.
A quel punto, il Ministro, esaminate le potenziali opposizioni e constatato il regolare svolgimento delle affissioni, concede, tramite emanazione di un decreto, l’autorizzazione alla variazione di cognome, quando si dovesse essere verificata opposizione, sarà il richiedente stesso a notificare il decreto di concessione agli opponenti.
Istruzioni in caso di cognome ridicolo o che rivela le proprie origini
In questi particolari casi, la domanda va inoltrata al Prefetto della provincia della località di residenza oppure al Prefetto nella cui circoscrizione si trova l’ufficio dello stato civile dove vi è il certificato di nascita.
Il Prefetto, dopo aver raccolto informazioni come da rito, se ritiene la richiesta meritevole, autorizza le affissioni utilizzando gli stessi termini stabiliti per le petizioni competenti al Ministero, e successivamente verificata la conformità delle affissioni ed esaminate le opposizioni, concede il cambio.
La documentazione
La documentazione richiesta cambia leggermente in base all’ età del richiedente, più precisamente se egli è minorenne o maggiorenne.
Nel primo caso infatti, l’istanza in bollo dal valore di 14,62 euro deve essere firmata da tutti e due i genitori o da uno dei due che però abbia l’approvazione dell’altro; per il resto invece, ovvero l’autocertificazione contenente: luogo, data di nascita, residenza, stato di famiglia e cittadinanza, l’ipotetico dossier dimostrante la validità delle cause scatenanti la domanda, e la dichiarazione di assenso di altri interessati con in allegato la fotocopia di un loro documento di riconoscimento, non si differenziano. Solo se il richiedente è maggiorenne e se si decide di inviare la documentazione per posta è necessaria la copia del proprio documento d’identità, se infatti egli è minorenne servirà il documento di chi presenta la richiesta.
In tutti i casi comunque, l’istanza può essere inoltrata esclusivamente da cittadini italiani presso la Prefettura del luogo di residenza e può essere comunicata, oltre che dal diretto interessato, da qualsiasi persona provvista di delega e fotocopia di un documento d’ identità del richiedente.
Chiaramente tutte le domande devono essere suffragate da fattori stimolanti rilevanti e presentare un’ampia e completa documentazione a dimostrazione del carattere straordinario della richiesta, oltre a non celare un maldestro tentativo di acquisire origini illustri o di importanza storica.
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