Spirito imprenditoriale e una buona idea non bastano a realizzare una coperativa di successo: bisogna conoscere passo dopo passo l’iter da percorrere per costruirla.
E se l’idea ha alla base la fondazione di una cooperativa, questa guida si propone come un ottimo testo di riferimento.
Cos’è una cooperativaUna cooperativa è una forma societaria a capitale variabile formata da un minimo di 3 soci con un obiettivo o progetto imprenditoriale comune; l’aspetto prevalente infatti non è quello economico-finanziario, ma la mutualità che la caratterizza e che permette che essa si concretizzi come un gruppo d’appartenenza generalmente in stretta connessione con lo sviluppo territoriale.
Gli organi costitutivi
Una volta individuati i soci, per fondare una società cooperativa è necessaria la costituzione per atto pubblico in cui devono risultare tutte le generalità di ogni partecipante, la sede della cooperazione, se la società è a responsabilità illimitata o limitata e tutte le altre specifiche richieste dall’articolo 2518 del codice Civile.
L’atto deve essere consegnato entro 30 giorni presso il Registro delle imprese per l’iscrizione con rogito del notaio, ove deve essere depositata e segnalata ogni alta variazione del capitale o dei soci.
Statuto
È il patto sociale concordato dai soci entro il quale si stabilisce l’obiettivo condiviso e le norme per il raggiungimento dello stesso e la gestione della cooperativa. Entro 20 giorni dall’approvazione del notaio deve essere depositato alla Cancelleria del Tribunale competente.
Autorizzazioni successive:
Ulteriori spese
Oltre alle spese notarili e non, legate alle precedenti registrazioni e autorizzazioni, la creazione della cooperativa comporta dei costi aggiunti legati a:
Aspetti finanziari
Il Codice Civile determina anche il valore nominale massimo per quote e azioni (Art. 2521 c.c.).
Gli utili netti annuali vanno adoperati per i compensi degli organi sociali, per la rivalutazione di azioni o quote, assegnata alle riserve o altri fondi; tutto ciò che non viene assegnato in tale modo, deve essere destinato a fini mutualistici.
Agevolazioni
Le cooperativa può usufruire di diverse agevolazioni nel settore finanziario e creditizio che assumono poi caratteri diversi in base anche allo Statuto Regionale. In linea di massima possiamo individuare:
Scioglimento e liquidazione
L’art. 2448 del Codice Civile stabilisce le possibili cause di scioglimento; qualora vi fosse debiti non saldati può essere disposta la liquidazione coatta amministrativa; nel caso delle attività commerciali, si può andare incontro a fallimento. In entrambi i casi i soci devono rispondere del pagamento dei debiti sociali.
Ulteriori informazioni
Per un maggiore approfondimento, si consiglia la consultazione degli artt. 2511 – 2548 del Codice Civile e delle leggi: L. 1577/42 – L. 381/91 - L. 59/92 – L. 142/01.
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