Congedo per lutto

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Per ottenere un congedo per lutto, bisogna tenere a mente alcuni particolari accorgimenti: questa è una guida che ciascun lavoratore deve tener presente, nel rispetto dei propri diritti, per conoscere a fondo normative e modalità per la richiesta di un congedo per lutto.

La richiesta di un congedo per lutto non necessita, naturalmente, di alcun preavviso o anticipazione: si tratta di un permesso straordinario, retribuito, distinto dalle ferie, a cui ciascun lavoratore ha diritto, al sopraggiungere delle morte di un parente entro il secondo grado o di un componente della famiglia anagrafica.

Il congedo per lutto viene richiesto direttamente al datore di lavoro, entro i sette giorni dal decesso, e non può essere superiore ai tre giorni consecutivi; il richiedente deve, poi, essere in grado di riprodurre la documentazione necessaria per attestare e rendere valida la propria richiesta.

In quali casi si può ottenere il congedo per lutto e relative limitazioni

Qualsiasi lavoratore dipendente, sia di ente pubblico che di ente privato, ha diritto alla richiesto di un congedo per lutto, per morte di un familiare prossimo, fino a tre giorni.

Chiunque abbia un contratto lavorativo, anche a tempo determinato o part time, può usufruire di questo diritto; i parasubordinati, cioè coloro che dispongono di un contratto a progetto o soggetto a partita IVA, non hanno diritto in alcun modo a permessi retribuiti.

La richiesta del congedo per lutto è un diritto di ogni cittadino sancito dalla Costituzione e fissato dai decreti della CCNL: il primo decreto legislativo del 6 luglio 1995 ufficializzava il diritto al congedo e la legge n. 53 dell’8 marzo 2000 limitava la richiesta e la messa in pratica del congedo per eventi o cause particolari a sette giorni dopo l’evento stesso.

Si può richiedere il congedo lavorativo per la morte del coniuge o del convivente legale, se la relazione risulta essere ufficiale e certificata; per la morte di un qualsiasi parente entro il secondo grado (padre - madre / figli; nonno - nonna / nipoti) e per la morte di affini entro il primo grado (suocero - suocera / genero - nuora).

Per tutti gli altri casi di morte (nipoti, pronipoti, bisnonni, cugini, zii) è indispensabile il requisito della convivenza: se si può dimostrare che il deceduto conviveva nella stessa casa, si ha diritto al congedo.

Può essere richiesto un congedo per lutto fino a tre giorni al massimo e non oltre i sette giorni dall’evento luttuoso; ricordatevi che si possono richiedere per diritto un massimo di tre giorni all’anno per lutto e, quindi, in caso di ulteriore morte di parente prossimo, nel caso in cui fossero già stati esauriti i tre giorni a cui si ha diritto, non possono essere richiesti altri giorni in più.

Come si può ottenere il congedo per lutto

La richiesta del congedo per lutto rientra nei permessi retribuiti riconosciuti per legge: a differenza, però, degli altri tipi di permessi, non può essere, ovviamente, richiesto con anticipo e non ha tempi di attesa per l’approvazione.

Al sopraggiungere del decesso del familiare, o qualche giorno prima (sempre nel rispetto dei limiti), in presenza di condizioni gravi ed irreversibili, il lavoratore può richiedere al proprio datore di lavoro il congedo per lutto.

Il congedo per lutto non può essere concordato anticipatamente con il datore di lavoro: tuttavia, il datore può opporsi e respingere la richiesta, se ritiene inopportuni i tempi e le motivazioni del congedo.

Se il congedo viene concesso, al ritorno a lavoro, occorrerà presentare al responsabile addetto la documentazione necessaria a convalidare la propria richiesta: certificato di morte rilasciato dal comune o autocertificazione debitamente firmata, in cui devono essere inseriti i giorni in cui ci si è avvalsi del permesso e i dati anagrafici del richiedente e del deceduto.

La richiesta di un congedo per lutto interrompe eventuali ferie in atto, secondo l’articolo 28 del decreto legislativo del CCNL del 16 ottobre 2008; è cumulabile con eventuali permessi già richiesti per familiari portatori di handicap (decreto legge n. 104 del 1992) e può anche essere stipulato per fasce orarie, in base alle necessità sia del lavoratore che del datore di lavoro.

Nel computo dei tre giorni non rientrano, in nessun caso, i giorni festivi e i giorni dichiarati non lavorativi.

Il congedo per lutto è sempre e in tutti i casi retribuito: il datore di lavoro non riceve alcun contributo dall’Inps o da altro ente, ma paga la retribuizione a sue spese.

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