Congedo per malattia del figlio

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Con questa pagina web cercheremo di dare qualche consiglio a chi si trova per la prima volta nella situazione di dover far richiesta di un congedo dal lavoro per la malattia di un figlio al fine di poter curare ed assistere il proprio o i propri figli.

La malattia del bambino deve essere documentata nell’apposito certificato il quale deve essere redatto o da uno specialista dell’Ente Sanitario Nazionale o da un medico che abbia una convenzione con il suddetto ente; quando parliamo di medici convenzionati di solito ci si riferisce ai medici di famiglia, che sono liberi professionisti che hanno stipulato un accordo con le Aziende Sanitarie Locali per la cura dei cittadini.

Hanno diritto a richiedere l’esenzione momentanea dal lavoro tutti e due i genitori del bambino ammalato ma non possono farlo contemporaneamente, nel senso che se lo accudisce la mamma non può accudirlo nello stesso momento il papà e viceversa; i genitori possono però alternarsi tra loro.

La richiesta deve essere effettuata presentando il relativo modulo che fa riferimento all’articolo 47 del decreto legislativo 151/2001 testo unico sulla maternità e paternità; lo si ritira presso la sede INPS di competenza per la zona. Bisogna inoltre presentare. il certificato di malattia del proprio figlio redatto dallo specialista o da un medico convenzionato, presso l’istituto di previdenza sociale nazionale e presso il proprio datore di lavoro.

Nel caso i figli da accudire contemporaneamente per malattia fossero due, ambedue i coniugi possono far richiesta di astensione dal lavoro l’uno per un figlio e l’altra per l’altro figlio; anche in questo caso sono valide tutte le normali procedure previste dalla legge.

La relativa legislazione in materia di congedi lavorativi in questi casi prevede che se il bambino rientra in una fascia di età che va dai 0 ai 3 anni di vita, il congedo di esenzione dal lavoro del genitore che lo accudisce può essere di durata illimitata, cioè può ricoprire l’intera durata del decorso della malattia del piccolo. Nel caso in cui l’età del bambino ammalato è tra i 3 e gli 8 anni ai genitori è consentito astenersi dal lavoro sempre, alternandosi ovviamente, per un lasso di tempo che va entro e non oltre i cinque giorni lavorativi in un anno. Nel caso i bambini da accudire siano due i cinque giorni lavorativi non sono complessivi ma bensì spettano a ciascun genitore per ciascun figlio ammalato. I giorni di congedo possono essere distribuiti nell’arco dell’ intero anno. I suddetti cinque giorni lavorativi sono relativi all’anno di vita del bambinoa e non all’anno solare.

La vigente normativa stabilisce che il datore di lavoro non è tenuto a pagare alcuna retribuzione inerente ai giorni di assenza del proprio dipendente che ha richiesto il congedo per malattia del figlio; sono invece da pagare i contrubiti INPS relativi allo stesso periodo. in breve non vengono pagati i giorni di assenza sul lavoro mentre invece vegono regolarmente versati i contributi pensionistici. Nel caso si lavori presso un’ azienda privata spesso l’azienda stessa nel proprio regolamento interno prevede delle norme dette di miglior favore, in tali norme l’azienda cerca di venire incontro nel migliore modo possibile a quelle che sono l esigenze di chi fa richiesta di tale tipo di permesso..

Nel periodo di malattia del bambinoa dal momento in cui si fa richiesta di congedo il bimbo non è soggetto a visita fiscale ed il genitore che lo assiste non è tenuto a rispettare le fasce orarie di reperibilità, come accade invece nei casi in cui si presenta il certificato di malattia normale per un qualsiasi lavoratore dichiarato.

Se durante il periodo in cui il genitore sta accudendo il figlio ammalato questi avesse bisogno di effettuare una degenza in regime di ricovero ospedaliero, il genitore stesso che fa richiesta di congedo può bloccare l’utilizzo delle ferie facendo regolare richiesta in modo tale da poter assistere ugualmente il proprio figlio senza detrarre ulteriori giorni da quelli previsti dalla legge

Il permesso Parentale

Il congedo parentale è un tipo di permesso che concede ad ambedue i genitori naturali di astenersi dal lavoro, o tutti e due insieme nello stesso periodo o di astenersi dal lavoro facoltativamente, cioè turnandosi le assenze. Ciò deve accadere entro e non oltre gli otto anni di vita del bambino.

Tale tipo di congedo non può superare complessivamente i 10 mesi di durata.

In caso di parto multiplo il testo unico della legge consente l’applicazione del congedo parentale per ogni neonato.

Alla mamma oltre al periodo obbligatorio di maternità compete un periodo continuativo o suddiviso in più periodi non superiore ai sei mesi di durata.

Al papà compete un periodo continuativo o frazionato facoltativo della durata massima di 6 mesi tale periodo può aumentare a 7 mesi nel caso in cui quest’ultimo beneficia del congedo parentale per almeno 3 mesi.Per le lavoratrici autonome:

Le donne che lavorano in proprio hanno diritto ad usufruire del congedo parentale per massimo 3 mesi tale permesso può essere sia continuativo che frazionato e deve essere relativo all’anno di vita del bambino.

Per poter usufruire del diritto del congedo parentale i genitori che lavorano hanno il dovere di dare un preavviso al proprio datore di lavoro, salvo casi di effettiva impossibilità, ciò deve avvenire secondo le normative previste nel contatto di lavoro collettivo, il periodo di preavviso non deve essere inferiore ai 15 giorni.

- Certificato di nascita o l’atto sostitutivo che attesti la paternità o la maternità del richiedente. In caso si tratti di genitori adottivi o affidatari bisogna presentare il relativo stato di famiglia in codesto documento deve comparire il nome del bambino in questione e sempre deve essere dichiarato per iscritto l’affidamento o l’adozione del piccolo;

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