Il matrimonio non comporta solo diritti, ma anche doveri che i coniugi devono conoscere per imparare a rispettarli per tutta la durata del matrimonio. Nel caso in cui ciò non avvenga, uno dei due coniugi può richiedere la separazione, in particolare la separazione con addebito, che attesta che la colpa per la fine del matrimonio è a carico del coniuge che ha mancato nell’adempimento di uno o più doveri coniugali.
Al momento del matrimonio, agli sposi viene letto un articolo, il 143, del Codice Civile, in cui si dice che con tale ufficializzazione della loro unione, il marito e la moglie assumono “gli stessi diritti e i medesimi doveri”. Vediamo quali sono.
I coniugi devono mantenersi fedeli l’uno all’altro per tutta la durata del matrimonio; l’obbligo di fedeltà è violato non solo nel caso in cui vi sia una relazione extraconiugale tra uno dei due coniugi e un terzo, ma anche nel caso in cui la relazione extraconiugale sia meramente spirituale, e quindi uno dei due coniugi sottragga all’altro la propria dedizione per concederla ad una terza persona (in altre parole, una relazione extraconiugale in cui uno dei due coniugi ama un’altra persona, senza necessariamente aver con lei rapporti intimi). Inoltre si ha violazione dell’obbligo di fedeltà anche nel caso in cui uno dei due coniugi si faccia vedere in giro in atteggiamenti intimi con terze persone, ledendo la reputazione del coniuge “tradito”. Il più comune degli esempi della violazione dell’obbligo di fedeltà è la classica “scappatella”, cioè la relazione extraconiugale, basata esclusivamente su occasionali rapporti intimi.
I coniugi devono garantirsi reciprocamente il mantenimento dei diritti personali, ad esempio il diritto alla privacy, e devono sostenersi psicologicamente per tutta la durata del matrimonio. Tra i doveri morali del coniuge ci sono anche i doveri di letto: il rifiuto da parte di uno dei coniugi può umiliare l’altro e quindi risultare lesivo del dovere all’assistenza morale. Quindi anche il classico “mal di testa” delle donne, che le porta a negare un rapporto con il marito, può essere considerato una violazione dell’obbligo di assistenza morale!
I coniugi devono mantenersi a vicenda anche materialmente, cioè economicamente; ciascuno deve fare attenzione che l’altro abbia soddisfatte le sue esigenze primarie, quindi il bisogno di cibo, vestiti, assistenza medica e così via. Un coniuge quindi vìola questo obbligo nel momento in cui non si cura che la moglie/marito possa vivere una vita dignitosa.
I coniugi devono collaborare nel mantenimento degli obiettivi che si sono prefissati per il benessere della famiglia, includendo quindi anche i figli. Un coniuge vìola tale obbligo quando ad esempio utilizza i risparmi faticosamente racimolati per gli studi degli figli spendendoli per sè.
Al momento del matrimonio i coniugi scelgono di coabitare nello stesso appartamento, a meno che non specifichino di dover abitare in due case separate per motivi professionali. Nel caso in cui un coniuge decida di sua spontanea volontà di abbandonare il tetto coniugale può essere considerato lesivo dell’obbligo alla coabitazione. Infatti il caso più tipico di violazione di tale obbligo è proprio la “fuga” da casa di uno dei coniugi, che nella maggior parte dei casi ha una relazione con una terza persona. L’allontanamento dalla casa coniugale, se conseguenza del comportamento dell’altro coniuge, non può essere motivo di separazione con addebito. Insomma, ci può essere un allontanamento per giusta causa. Una curiosità : la Cassazione ha ritenuto i continui litigi con la suocera convivente, che di fatto hanno minato l’armonia tra i coniugi, un giusta causa per l’allontanamento.
I coniugi possono adempiere tale dovere sia con il lavoro domestico, occupandosi quindi del marito/moglie e dei figli, sia materialmente, quindi attraverso il proprio stipendio. Nel caso in cui i coniugi lavorino entrambi, sta a loro decidere quale percentuale dei loro guadagni mettere in comune per soddisfare le esigenze familiari, quindi in primis dei figli. Nel caso in cui uno dei due coniugi non lavori, subentra il dovere di mantenimento: lo stipendio del coniuge occupato deve contribuire a mantenere economicamente anche il coniuge disoccupato.
Nel caso in cui i doveri coniugali vengano ripetutamente violati, tale violazione può comportare la richiesta di uno dei coniugi di separazione con addebito, cioè con la “colpa” del coniuge che ha mancato di assolvere uno o più doveri coniugali. In genere la separazione con addebito può essere richiesta nei casi di violazione del dovere di fedeltà , di assistenza morale e materiale e di coabitazione. Le conseguenze della separazione con addebito prevedono che il coniuge a cui venga addebitata la separazione decade dai diritti successori e se economicamente più debole ha diritto ai soli alimenti in luogo del mantenimento.
Prima di pronunciare la sentenza di separazione con addebito, il giudice valuterà se la violazione dei doveri coniugali contestati ad uno dei coniugi sia stata effettivamente la causa della separazione, o se invece la crisi sia dovuta a fatti diversi, semmai già esistenti da tempi remoti. Se ad esempio un coniuge abbandona il tetto coniugale, il giudice non manca di valutare se la relazione tra i due coniugi era già finita o se invece è finita a causa di questo motivo. La violazione dei doveri coniugali deve essere inoltre conseguenza di un comportamento consapevole e volontario da parte del coniuge. In assenza di questo nesso tra fatti addebitati e motivi della separazione, la separazione non può essere pronunciata con addebito. Prima di concedere la separazione con addebito, il giudice valuterà il comportamento di entrambi i coniugi, analizzando quindi anche la reazione ed il comportamento del coniuge leso.
L’interruzione della gravidanza, eseguita nel rispetto di quanto previsto dalla legge sull’aborto (n.194 del 1978), ma senza il consenso del coniuge, non può essere considerato motivo di addebito in caso di separazione. Il diritto ad interrompere la gravidanza, nei casi previsti dalla legge, spetta unicamente alla donna incinta.
Nulla vieta che dopo una separazione con addebito, ma anche dopo una separazione consensuale o separazione giudiziale, i coniugi ci ripensino e tornino ad intrattenere dei rapporti, sia spirituali sia materiali. In questo caso possono scegliere se lasciare implicita la loro riconciliazione o se esprimerla davanti ad un giudice mettendola per iscritto.
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