Passaggio proprietà auto

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Effettuare il passaggio di proprietà di un auto è un’eventualità che può facilmente verificarsi nella vita di ognuno di noi, e per i più svariati motivi: magari perché il precedente proprietario è defunto, e la macchina è così stata ereditata da persona diversa; oppure perché la si vuole dare in regalo al proprio figlio; o, più usualmente, in caso di vendita o acquisto di un mezzo usato.

Le operazioni da svolgere in tutti questi casi sono ben precise, e necessarie affinché il passaggio avvenga in assoluta regolarità.

Dove andare.

Le operazioni per un passaggio di proprietà possono essere svolte fai da te, in autonomia, oppure rivolgendosi ad un’agenzia che si occupi di tutta la trafila, che ovviamente esigerà un compenso per il suo lavoro. Quest’ultima possibilità in genere si verifica se si acquista un veicolo usato presso un rivenditore autorizzato.

In ogni caso, però, gli uffici di competenza sono i medesimi:

Cosa occorre.

I documenti necessari per effettuare il passaggio di proprietà di un automobile, in qualunque condizione essa si effettui, sono:

La variante più significativa può aversi qualora non si sia in possesso del Certificato di Proprietà originale; in tal caso si avrà bisogno, oltre che della fotocopia del documento di identità dell’acquirente e del suo certificato di residenza, degli altri seguenti documenti:Se il vecchio proprietario, o il nuovo acquirente, non possono essere presenti alla stipula del passaggio, può presenziare al loro posto un altro soggetto, munito di regolare delega.

Tempi e costi.

Il termine per la presentazione dei documenti sopra elencati è di 60 giorni dalla data dell’autenticazione della firma dell’atto di vendita. I documenti devono essere presentati allo sportello della Motorizzazione o del PRA.

In passato l’atto di vendita doveva essere necessariamente stipulato presso un notaio, operazione che ovviamente comportava un costo aggiuntivo, ma con l'entrata in vigore del decreto "Bersani", a partire dal 4 luglio 2006, non è più obbligatorio, tranne nel caso in cui il vecchio proprietario non possa essere presente all’atto di vendita ed effettui così una “procura”, da effettuarsi presso il notaio, affinché un altro soggetto possa firmare al suo posto il passaggio di proprietà.

Attualmente, i costi da sostenere sono:

Se l’operazione viene svolta tramite agenzia, bisogna sommare a queste spese fisse anche le spese di agenzia.

Nel caso di disabili che possano usufruire della legge 104, ovvero di accertato handicap fisico, le spese relative all’imposta di trascrizione sul passaggio di proprietà vengono bonificate.

Casistiche.

Ci sono ovviamente diverse situazioni che rendono necessario il passaggio di proprietà di un veicolo, e a seconda dei casi possono esserci procedure diverse da effettuare, anche se in linea di massima valgono le linee guida già esposte.

Eredità: Nel caso di passaggio per eredità, rispetto alle regole sopra enunciate c’è da specificare che, preliminarmente al passaggio di proprietà, va stipulato l’atto di accettazione dell’eredità, che può essere pubblico o scrittura privata, e nel caso di più eredi, tutti debbono sottoscriverlo, salvo poi registrare l’atto di vendita ad uno solo degli eredi. In pratica, bisogna effettuare un doppio passaggio, prima a favore di tutti gli eredi e poi a favore dell'unico intestatario.

Rottamazione: Nel caso di passaggio per demolizione e rottamazione, si deve comunicare la cessata attività di circolazione al PRA, o presentare all’Ufficio Provinciale ACI la dichiarazione di presa in carico del veicolo da parte del demolitore e/o concessionario.

Separazione: Il passaggio di proprietà può avvenire tra coniugi, in caso di separazione, e in tal caso questo deve essere riportato nel verbale di separazione insieme alla targa del veicolo; per il resto, la documentazione necessaria è la medesima sopra elencata, con in aggiunta una copia autenticata del verbale di separazione. All’atto del passaggio è necessaria la presenza di entrambe gli intestatari, che devono firmare presentando i propri documenti in fotocopia, o, nel caso in cui uno dei due sia impossibilitato, di un delegato legalmente autorizzato tramite procura.

Quando non si può effettuare il passaggio di proprietà.

Il passaggio di proprietà non può aversi in caso di veicolo sottoposto a fermo amministrativo, ovvero quando gli enti esattori, esecutori degli ordini degli enti competenti (quali comuni o province) provvedono alla riscossione dei debiti tramite blocco del veicolo del debitore. Infatti il fermo non riguarda solo l’uso del veicolo, ma il suo stesso possesso, ed eventuale cedibilità.

Conclusioni.

Il passaggio di proprietà di un auto è un atto legale a tutti gli effetti e, per quanto non sia più necessario effettuarlo alla presenza di un notaio, è sempre buona norma affidarsi ad agenzie o comunque enti competenti, che, anche se comportano qualche spesa aggiuntiva, assicurano la piena legittimità e regolarità dell’atto.

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