La pensione di inabilità , a differenza dell’assegno di invalidità , non è compatibile con lo status di lavoratore. Può essere chiesta dai lavoratori autonomi o dipendenti, affetti da infermità fisica o mentale, accertata dai medici dell’INPS, che determina l’assoluta e permanente impossibilità a compiere qualsiasi attività lavorativa (invalidità al 100%), purché in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 5 anni, di cui almeno 3 versati negli ultimi 5 anni, precedenti la presentazione della domanda di pensione.
Cessazione attività lavorativa – Cancellazione ordini professionali e/o elenchi di categoria.
La incompatibilità con qualsiasi attività lavorativa, comporta l’obbligo di cessare l’attività lavorativa nonché cancellarsi dall’eventuale ordine professionale o elenco di categoria. Ciò nonostante, l’INPS si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento che permane l’impossibilità a compiere qualsiasi attività lavorative. L’ assoluta impossibilità a compiere qualsiasi attività lavorativa deve scaturire da infermità indipendente da cause di servizio.
Sistema di calcolo della pensione di inabilità – Da quando spetta la pensione.
Per il calcolo della pensione di inabilità , al lavoratore viene riconosciuto un bonus contributivo, corrispondente agli anni necessari per il raggiungimento dell’età pensionabile (pensione di vecchiaia), ossia agli anni che mancano perché il lavoratore raggiunge i 60anni se donna ed i 65 se uomo, con un massimo di 40 anni (2080 contributi settimanali). Il sistema di calcolo può essere retributivo, misto o contributivo, a secondo che il richiedente può far valere almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995, meno di 18 anni alla stessa data, è stato assunto dopo il 1995. Spetta dall’inizio del mese successivo a quello di presentazione della domanda, se è intervenuta l’interruzione dell’attività lavorativa e la cancellazione dall’eventuale ordine professionale. In mancanza, decorre dal momento in cui si realizzano quest’ultime due condizioni.
Reversibilità – Compatibilità – Da chi può essere richiesta.
La pensione di inabilità è reversibile, ma può essere chiesta solo dal lavoratore. A far data dal 1995 non è cumulabile con l’eventuale rendita INAL erogata per la stessa infermità . Se l’indennità INAIL è inferiore alla pensione di inabilità , l’indennità viene integrata a cura dell’INPS, fino a concorrenza dell’importo. Per i percettori delle due provvidenze ante 1995, vengono cristallizzati i futuri aumenti fino ad assorbire la differenza pagata in più. La domanda per la pensione di inabilità , redatta su apposito modulo predisposto dall’INPS, va presentata direttamente all’INPS, a mezzo raccomandata o tramite Enti di patronato. Avverso il mancato accoglimento della domanda è possibile presentare ricorso al Comitato Provinciale dell’INPS entro 90 giorno dalla ricezione della comunicazione di diniego, adducendo le proprie motivazioni e allegando la documentazione di cui si è in possesso.
Assegno per l’assistenza personale e continuativa.
I titolari di pensione di inabilità , che necessitano di assistenza e cure continue e che non sono in grado di badare a se stessi, possono chiedere l’assegno per l’assistenza personale e continuativa, indennità simile all’accompagnamento previsto per gli invalidi civili, indennità che cessa con la morte del titolare. L’indennità di assistenza non è cumulabile con altre indennità percepite dall’INAIL o altro Ente per lo stesso scopo.
Pensione di inabilità nella Pubblica Amministrazione per inidoneità alle mansioni o all’Istituto.
La Commissione medica potrebbe ritenere il richiedente non idoneo a svolgere le sole mansioni cui è adibito o a quelle che potrebbe offrirgli l’Istituto presso cui lavora (inidoneità alle mansioni o al servizio d’Istituto). In questo caso, il lavoratore, se dipendente pubblico, può essere collocato a riposo se possiede 20 anni di contributi (19 anni 11 mesi e 16 giorni) o 15 anni (14 anni 11 mesi e 16 giorni) a secondo che l’inidoneità riguarda le mansioni o il servizio d’Istituto.
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