Reversibilità pensione coniuge

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Al sopraggiungere della morte di uno dei due coniugi, il superstite percepisce mensilmente una parte della originaria pensione complessiva del de cuius. Questa quota mensile prende il nome di pensione di reversibilità coniuge e, se nella maggior parte dei casi viene erogata al vedovo, può essere versata anche a favore di altri soggetti. Il suo ammontare è variabile e dipende dall’entità della pensione originaria ma anche di altri aspetti che verranno adesso chiariti.

La pensione di reversibilità: cenni storici e caratteristiche fondamentali.

La pensione di reversibilità è stata istituita in diversi paesi europei tra i quali l’Italia nel corso degli ultimi decenni del XX secolo.

Si tratta di un istituto che rientra nell’ambito del cosiddetto “diritto della vedova”, un complesso di norme e diritti che sono stati formulati per tutelare vedove ed altri soggetti deboli che, alla morte del capofamiglia, vedevano esaurirsi ogni fonte di reddito.

La pensione di reversibilità dura a vita e si cumula con quelle eventualmente percepite dal coniuge superstite. Il suo ammontare massimo può raggiungere il 60% massimo della pensione del coniuge defunto e viene calcolata a partire da tutti i trattamenti pensionistici da lui percepiti comprese le pensioni di anzianità, di guerra e di inabilità.

Essa è garantita dall’INPS mentre i fondi pensionistici privati non sempre la erogano. Qualora questa tutela sia prevista, infatti, essa viene esplicitata nello statuto e può comportare un maggiore onere contributivo.

La pensione di reversibilità, per concludere, viene erogata a partire dal mese successivo a quello della morte e non è previsto un numero minimo di anni di matrimonio dopo il quale può essere erogata.

I possibili beneficiari della pensione di reversibilità.

Il beneficiario della pensione di reversibilità è nella stragrande maggioranza dei casi il coniuge del defunto. Nei fatti, comunque, la legge prevede che la pensione di reversibilità possa essere erogata anche a favore di altri soggetti.

Procedendo con ordine, alcune precisazioni necessarie sono relative proprio al coniuge superstite: egli può beneficiare del trattamento pensionistico anche se separato o divorziato ed a condizione che non sia nuovamente convolato a nozze. La pensione di reversibilità spetta in questi casi al coniuge divorziato superstite solo se questi era titolare di un assegno divorziale; lo stesso può affermarsi in merito al coniuge separato con addebito: in questo caso di specie, la pensione di reversibilità può essere erogata in presenza di assegno alimentare.

Una situazione diversa è quella in cui il defunto abbia conseguito un secondo matrimonio dopo il divorzio: in questo caso, infatti, la pensione di reversibilità spetta ad entrambi i coniugi, a quello divorziato e a quello superstite.

La pensione di reversibilità può essere erogata anche a favore di figli minori, studenti o inabili a carico del defunto. La legge non fa distinzione tra figli legittimi, naturali, adottivi, legittimati, e precisa alcuni limiti di età da considerare in caso di attività di studio in corso per i maggiorenni. In questo caso, infatti, la pensione di reversibilità può essere erogata a studenti di età compresa tra 18 e 21 anni che non siano occupati ed a studenti universitari per la durata del loro corso di studio, ma comunque non oltre i 26 anni e solo quando non prestino attività lavorativa.

La pensione di reversibilità, inoltre, può essere erogata a favore di nipoti minorenni che prima della scomparsa siano stati a carico del defunto.

Per concludere, infine, è possibile ricordare che la pensione di reversibilità può essere erogata ai genitori del defunto o ad eventuali fratelli non sposati. Questi soggetti, però, possono beneficiare del trattamento pensionistico solo in mancanza del coniuge del defunto e di suoi eventuali figli o nipoti. Per godere del diritto alla pensione di reversibilità i genitori devono avere almeno 65 anni, essere stati a carico del defunto prima della morte e non essere titolari di un trattamento pensionistico; fratelli e sorelle devono essere inabili al lavoro, anche se di età inferiore ai 18 anni, non titolari di pensione e, analogamente agli altri potenziali beneficiari, a carico del defunto.

L’ammontare della pensione di reversibilità: come effettuare il calcolo.

L’ammontare della pensione di reversibilità varia da caso a caso a seconda di chi beneficerà del trattamento. Se a beneficiare della pensione è il coniuge superstite, a lui spetterà il 60% della pensione originaria complessiva ed il 20% a ciascun figlio che possegga i requisiti di cui sopra. Nel caso in cui, invece, i beneficiari siano solo i figli, a ciascuno di loro spetterà il 40% della cifra originaria. Questa percentuale scende al 15% qualora i beneficiari siano i genitori o i fratelli non sposati del defunto.

È bene considerare che come conseguenza delle frequenti riforme in materia pensionistica questi riferimenti potrebbero andare incontro a cambiamenti. È possibili informarsi delle novità in materia rivolgendosi a qualunque sportello INPS o agli enti di patronato.

Come presentare domanda per la pensione di reversibilità e quali documenti occorrono.

La domanda per ottenere la pensione di reversibilità può essere presentata all’INPS direttamente dall’interessato o attraverso uno dei diversi enti di patronato riconosciuti dalla legge che assistono i lavoratori in maniera del tutto gratuita.

Per presentare la domanda devono essere consegnati diversi documenti: modulo di domanda (SO1) che è possibile ritirare presso gli uffici INPS o gli enti di patronato corredata con i certificati anagrafici indicati al suo interno o con le corrispondenti certificazioni sostitutive; atto notorio che certifichi che tra i coniugi non è stata pronunciata sentenza di separazione con addebito; atto notorio che certifichi che il coniuge superstite non ha contratto un nuovo matrimonio; libretto di pensione del defunto.

E' possibile presentare un ricorso entro 90 giorni dalla comunicazione della reiezione, quando la domanda è respinta. L’istanza di ricorso va inoltrata al comitato provinciale dell’INPS in carta libera e può essere presentata presso gli sportelli della sede INPS che ha respinto la richiesta oppure inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Anche in questo caso gli enti di patronato possono supportare il processo di ricorso facendosi carico della presentazione dell’istanza.

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