Riconoscimento figlio naturale: procedura, effetti ed impugnazione
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Indice Articolo:
- Chi è considerato figlio naturale
- Come riconoscerlo
- Effetti del riconoscimento
- Inserimento nella nuova famiglia
- Riconoscere i figli incestuosi
- Quando è impugnabile il riconoscimento?
- Riconoscimento figlio naturale all'estero
- Riconoscimento da immigrati
Come avviene il riconoscimento di un figlio naturale, quali sono le procedure da seguire per un neonato e quali quelle per un bambino più grande? Nella guida che segue affronteremo questo tema, presentando dettagliatamente la normativa italiana. Inoltre, spiegheremo come è possibile richiedere il riconoscimento tardivo di un figlio naturale ed in quali casi è prevista l'impugnazione dell'atto. Infine, cercheremo di fare chiarezza su due casi complicati: il riconoscimento effettuato all'estero e quello fatto in Italia da stranieri irregolari.
Chi si intende per figlio naturale?
Innanzitutto, è bene chiarire cosa si intende per figlio naturale: è considerabile tale il figlio nato da genitori non coniugati tra loro. Fino agli anni 70, in Italia in questi casi si parlava di figli adulterini, per i quali non erano previste forme di tutela. Oggi, invece, lo status di figlio naturale produce effetti simili a quelli dei cosiddetti figli legittimi (nati, cioè, da genitori sposati). Vedremo, quindi, qual'è l'iter burocratico da seguire per riconoscere un figlio naturale e quali effetti derivano da tale atto. Inoltre, approfondiremo le tematiche relative all'eventuale inserimento del figlio naturale nella famiglia legittima di uno dei genitori e descriveremo il discusso caso dei figli incestuosi.
Come riconoscere un figlio naturale.
L'ordinamento italiano regola le questioni relative al riconoscimento dei figli naturali nel Codice Civile (libro I, titolo VII, sezione I). Di seguito spiegheremo, passo dopo passo, come fare per riconoscere un figlio naturale. Innanzitutto, è bene sapere che il riconoscimento può essere fatto dal padre e dalla madre, insieme o separatamente, purché abbiano compiuto almeno sedici anni. Il riconoscimento è valido anche se uno dei genitori, o entrambi, sono uniti in matrimonio con un coniuge diverso. Di norma, il riconoscimento viene fatto all'atto di nascita, ma in alcuni casi può accadere che uno dei genitori decida di riconoscere il proprio figlio naturale successivamente. Analizziamo ogni caso singolarmente.
- Riconoscimento fatto al momento della nascita. In questo caso è necessario che entrambi i genitori (o solo uno nel caso in cui l’altro si rifiuti) si presentino o dinanzi alla Direzione sanitaria dell’ospedale dov’è avvenuta la nascita o presso l’Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita e/o residenza di uno dei due. A loro sarà richiesto di rendere la dichiarazione di nascita e, nello stesso momento, di effettuare il riconoscimento di maternità e/o paternità .
- Riconoscimento tardivo. Questo è il caso in cui il figlio naturale venga riconosciuto successivamente alla nascita, mediante un’apposita dichiarazione da presentare all’Ufficiale di Stati Civile o al notaio o al Giudice tutelare. Quando ciò accade si aprono due possibilità : se il figlio ha più di sedici anni compiuti, è necessario il suo assenso; se, invece, il bambino ha meno di sedici anni, è il genitore che l'ha già riconosciuto a dover dare il proprio consenso, che non può mai rifiutare se è nell'interesse del figlio. Esiste, quindi, anche l'eventualità dell'opposizione da parte di quest'ultimo, nei casi in cui, per esempio, ritenga che il riconoscimento possa causare problemi e/o disagi al figlio. Allora, il genitore che intende effettuare il riconoscimento dovrà presentare un ricorso presso il Tribunale dei Minori. Dopo aver sentito il minore ed il genitore che si oppone, sarà il tribunale a decidere.
- Riconoscimento fatto in testamento. Un caso molto discusso che rientra in questa categoria, è quello relativo al riconoscimento fatto in testamento. In questo caso, il riconoscimento produce i suoi effetti a partire dal giorno della morte dell'autore del documento.
E’ importante sapere che il riconoscimento è irrevocabile e nel caso in cui sia solo un genitore a farlo, l'atto non deve contenere alcuna informazione sull'altro genitore. Oltre a ciò, è bene sapere che la maternità e/o la paternità naturale possono essere dichiarate giudizialmente, cioè da un giudice. In questo caso, la prova di genitorialità può essere fornita con ogni mezzo, perfino con il test del dna. Esistono infine due casi per cui il figlio naturale può ottenere lo status di legittimo: se i genitori si uniscono successivamente in matrimonio (procedura che avviene in automatico e che conferisce lo status di legittimo al figlio a partire dal giorno del matrimonio) e/o per provvedimento del giudice, nel caso in cui lo reputi nell'interesse del figlio (in questo caso, il procedimento viene attivato ad opera di uno od entrambi i genitori mediante richiesta di legittimazione da presentare al giudice).
Effetti del riconoscimento ed attribuzione del cognome.
Come abbiamo già detto, da metà degli anni 70 lo status di figlio naturale è stato equiparato a quello di figlio legittimo. Ciò, in pratica, comporta che in entrambi i casi si adottino all'incirca le medesime regole. Questo vale anche per gli effetti prodotti dal riconoscimento che, nel caso in analisi ricadono esclusivamente sul genitore che lo ha effettuato. Vediamo, quindi, nello specifico quali sono gli effetti del riconoscimento di un figlio naturale. Essi sono sanciti dalla Costituzione che, con l'articolo 30, stabilisce il diritto/dovere dei genitori a prendersi cura del figlio, anche naturale, sotto il profilo dell'educazione, del mantenimento e dell'istruzione. Per quanto concerne l'attribuzione del cognome, di norma viene dato quello del genitore che effettua per primo il riconoscimento. Nel caso di riconoscimento congiunto, invece, solitamente il figlio naturale ottiene il cognome del padre, anche se oggi è possibile attribuire anche quello della madre (caso del doppio cognome).
Inserimento nella famiglia legittima di uno dei genitori.
Vediamo ora come è possibile ottenere l'inserimento del figlio naturale nella famiglia legittima di uno dei genitori. Come è chiaro, questa situazione presuppone che il figlio naturale vada a convivere con il genitore e la sua famiglia legittima, che può contenere anche figli nati da quest'unione. Questo è un caso molto delicato per il quale è il giudice a decidere in occasione dell’udienza per l’affidamento del figlio naturale. Dunque, è necessaria l'autorizzazione del giudice, che verrà concessa se la nuova sistemazione sarà nell'interesse del figlio naturale. E’ necessario al riguardo ottenere il consenso dell'altro genitore naturale che ha effettuato il riconoscimento, del coniuge e dei figli maggiori di sedici anni, se presenti. Comunque, è sempre il giudice a stabilire, caso per caso, le regole da seguire. Qualora il riconoscimento sia stato fatto prima del matrimonio, l'inserimento del figlio naturale, stabilito dal giudice, necessita comunque del consenso del coniuge, a meno che i coniugi già convivessero al momento del riconoscimento o se l'esistenza del figlio naturale fosse stata resa nota. In ogni caso, è sempre necessario il nulla osta dell'altro genitore naturale.
Riconoscimento dei figli incestuosi.
Analizziamo ora il caso dei cosiddetti figli incestuosi, ovvero quelli nati da persone legate tra loro da vincolo di parentela, fino al secondo grado. La legge italiana stabilisce che essi non possano essere riconosciuti, tranne che nei casi seguenti:
- se il matrimonio che ha generato l'affinità viene annullato, allora il figlio incestuoso potrà essere riconosciuto. Per affinità si intende quel legame che nasce tra il coniuge ed i parenti dell'altro. Quindi, per esempio, nel caso in cui la moglie di una coppia separata abbia un figlio con il suocero o il cognato, questo sarà da considerarsi incestuoso.
- Se al momento del concepimento i genitori non erano a conoscenza della loro parentela, il figlio nato da questa unione può essere riconosciuto.
In ogni caso, il giudice ha la facoltà di autorizzare il riconoscimento nell'interesse del minore.
I casi di impugnazione del riconoscimento di un figlio naturale.
Dopo aver analizzato cosa stabilisce la legge italiana in materia di riconoscimento di figli naturali, vediamo ora quando un atto di questo genere può essere impugnato. Impugnare un atto significa chiederne la cancellazione e/o la modifica al giudice. Questa eventualità è prevista anche per l'atto di riconoscimento del figlio naturale, ma solo nei casi seguenti:
- Da parte del riconosciuto, tranne che nel caso in cui sia minorenne o stato dichiarato interdetto a causa di infermità mentale. In quest'ultimo caso, tuttavia, il giudice può autorizzarlo, nominando un curatore speciale che agisca a suo nome.
- Per difetto di veridicità , cioè quando chi ha effettuato il riconoscimento non è il vero genitore. In questo caso, ad impugnare l'atto possono essere il figlio naturale, l'autore del riconoscimento e/o chiunque ne abbia interesse, anche dopo la sua eventuale legittimazione (dopo, cioè, che il figlio abbia acquisito lo status di legittimo). In questo caso, tale azione è da considerarsi imprescrittibile, ciò significa che non esistono limiti di tempo per l'impugnazione dell'atto.
- Per effetto di interdizione giudiziale (quando, cioè, il genitore naturale viene dichiarato infermo di mente e gli viene, quindi, negata la possibilità di compiere qualsiasi atto giuridico). In questo caso l'impugnazione può essere fatta dal rappresentante dell'interdetto e/o dallo stesso, entro un anno dalla revoca dello stato di interdizione giudiziale.
- Per violenza, ovvero se il genitore naturale è stato costretto sotto minaccia fisica e/o crudeltà al riconoscimento. In questo caso è possibile impugnare l'atto entro un anno dalla cessazione della violenza o, nel caso in cui l'autore del riconoscimento sia minorenne, entro un anno dal compimento della maggiore età .
E’ importante sapere che negli ultimi due casi qualora l'autore del riconoscimento sia morto prima di impugnare l'atto, questa possibilità viene trasferita agli eredi, ai discendenti ed agli ascendenti.
Volendo riassumere, il riconoscimento di un figlio naturale si può impugnare se avvento: con menzogna; sotto minaccia; in assenza di capacità di intendere e volere.
Riconoscimento all’estero o da immigrati.
A questo punto, è necessario far luce su due casi particolari che interessano, oggigiorno, moltissime persone. Innanzitutto cercheremo di capire se il riconoscimento di un figlio naturale fatto all'estero possa essere ammesso anche in Italia, poi vaglieremo la delicata situazione riguardante genitori stranieri irregolari nel territorio italiano.
Riconoscimento di un figlio naturale effettuato all'estero.
Nel caso in cui un figlio naturale venga riconosciuto all'estero, tale atto potrà essere efficace anche in Italia, a patto che si rispettino due condizioni:
- che il riconoscimento in esame non sia contrario all'ordine pubblico;
- che rispetti i diritti fondamentali alla difesa.
Iter burocratico da seguire:
- produrre una copia integrale dell'atto di nascita, con le eventuali annotazioni in originale;
- depositare presso il Comune italiano competente per territorio l'atto di nascita tradotto, trascritto e legalizzato;
- se il figlio naturale ha più di sedici anni per procedere serve il suo assenso, mentre in caso contrario, sarà necessario il consenso dell'altro genitore naturale.
Riconoscimento figlio naturale da immigrati senza permesso di soggiorno.
Se il riconoscimento di un figlio naturale viene effettuato sul territorio italiano da parte di genitori sprovvisti del permesso di soggiorno è necessario che entrambi i genitori siano presenti al momento del riconoscimento; non è, quindi, prevista la possibilità di delega. Al padre viene chiesto di presentare un passaporto valido ed un'apposita dichiarazione che attesti la sua capacità di effettuare il riconoscimento, rilasciata dal Consolato di riferimento. Questa, inoltre, deve essere legalizzata e tradotta presso la Prefettura.
Se siete stranieri irregolari e volete riconoscere il vostro figlio naturale, non temete: potete farlo entro tre giorni dalla nascita presso l'ospedale, oppure entro cinque giorni presentandovi all'Ufficio di Stato Civile del Comune e, in ogni caso, non verrete segnalati alle autorità .