La sicurezza di una persona sul proprio luogo di lavoro è tutelata dalla legge italiana e da un insieme di regolamenti che decretano quali mezzi e misure di prevenzione il datore di lavoro, i suoi collaboratori e i lavoratori stessi devono attuare per far si di essere protetti e tutelati durante lo svolgimento delle prestazioni lavorative.
Questa serie di norme sono state pensate per rendere l’ambiente e le condizioni di lavoro migliori, cercare di ridurre al minimo le possibilità di infortuni. Riguardano sia gli infortuni che le cosiddette malattie professionali, causate dallo svolgere compiti ed azioni ripetitive per periodi prolungati, che possono influire negativamente sulla salute del lavoratore o convivere con sostanze nocive. Sono comprese in queste norme anche la tutela dell’ambiente e delle persone che si trovano nei pressi del luogo di lavoro.
In Italia la materia della sicurezza sul lavoro è gestita dal decreto legislativo D. Lgs 81/2008, meglio noto come Testo Unico Sicurezza Lavoro, attivo formalmente dal 15 maggio del 2008. Questo decreto è l’ultimo di una serie di provvedimenti volti a tutelare i lavoratori, redatti prima nel 1955/1956 e successivamente aggiornati nel 1994. Questo ultimo testo accoglie anche le direttive europee in materia di sicurezza del lavoro, integrandole con la legislazione italiana. Sono previste delle sanzioni per coloro che non mettono in pratica quanto legiferato da questa normativa.
Prevedono una serie di valutazioni dei vari rischi in cui si può incorrere in un determinato posto di lavoro, svolgendo determinate mansioni. Dopo questa analisi si deve provvedere ad eliminare i possibili fattori di rischio, sia ambientali che di strutture. Ad esempio, devono essere date in dotazione al lavoratore strutture di supporto ergonomiche, così come va eliminato tutto ciò che può risultare potenzialmente pericoloso, limitando inoltre il numero di coloro che possono avere a che fare con tale fattore di rischio. Viene inoltre sancito di preferire sempre misure di tutela collettiva piuttosto che individuali. I lavoratori devono essere sottoposti a controllo medico, e cambiati di mansione se questa risulti incompatibile e pericolosa per le personali condizioni di salute. Inoltre il datore di lavoro, i suoi collaboratori, ed i lavoratori devono essere tutti informati adeguatamente, e dotati di istruzioni precise in modo da non incorrere in situazioni di rischio. Il luogo di lavoro deve essere dotato di misure di sicurezza ed allarmi in grado di avvertire in caso di malfunzionamenti o disfunzioni. In tali casi i lavoratori, il datore di lavoro e i suoi collaboratori devono essere opportunamente a conoscenza delle norme di primo soccorso, antincendio e di evacuazione del luogo.
Il datore di lavoro è obbligato a: formare adeguatamente i lavoratori, in materia di prevenzione e sicurezza; informare il singolo lavoratore sui rischi del luogo di lavoro e quelli specifici connessi alle sue mansioni; nominare un medico incaricato della sorveglianza sanitaria; nominare dei lavoratori responsabili delle manovre antincendio e di evacuazione dei locali; nominare il soggetto Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Deve inoltre fornire il materiale per la protezione individuale dei lavoratori, e destinare agli incarichi più pericolosi soltanto coloro che abbiano ricevuto adeguata formazione. Il datore di lavoro deve inoltre controllare che i lavoratori rispettino le norme in materia di sicurezza e fare in modo che rispettino le scadenze delle visite mediche, convocando riunioni periodiche se il numero de lavoratori supera le 15 unità . Inoltre in caso di infortunio di un lavoratore, ha l'obbligo di comunicare l’accaduto all’INAIL, che dal luglio 2010 ha anche assorbito l’IPSEMA (Istituto di previdenza per il settore marittimo), e all’Autorità di Pubblica sicurezza, entro 48 ore da quando è venuto a conoscenza dell'incidente (ricezione certificato medico). Tutte le misure prese devono essere modificate al variare delle condizioni di lavoro, ed deve fornire le informazioni relative ai rischi e alla sicurezza al medico designato.
Per quanto riguarda i lavori in appalto, il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori opportuna documentazione di riconoscimento, che il lavoratore è obbligato a portare con sé ed esporre quando necessario, mentre per quei lavoratori dipendenti di pubbliche amministrazioni, sarà l’amministrazione stessa a provvedere alla sicurezza del luogo di lavoro.
A secondo della gravità dell’omissione, al datore può essere comminata un ammenda da 1200 a 6400 euro e l’arresto da 2 a 6 anni.
Qualsiasi omissione ai regolamenti e alle norme prescritti porta conseguenze penali e doveri di risarcimento. Tutti gli indennizzi per infortuni e malattie professionali sono liquidati dall’INAIL, l’ente di assicurazione a cui i lavoratori devono essere iscritti, a meno che il datore di lavoro non si è reso penalmente responsabile dell'accaduto. In questo caso, risponde personalmente dell’indennizzo, nonostante l’assicurazione INAIL. Al datore di lavoro spettano in ogni caso i contributi previdenziali.
I lavoratori devono prendersi cura della propria salute, di quella dei colleghi e dell’ambiente in cui si trovano, evitando omissioni e azioni pericolose. Devono rispettare il regolamento in materia di sicurezza, utilizzando correttamente tutto il materiale offerto in dotazione, segnalando immediatamente alterazioni o mancanze di mezzi e dispositivi, situazioni pericolose e quant’altro possa influire negativamente sulla sicurezza ambientale, evitando di rimuovere o danneggiare il materiale e le indicazioni di sicurezza. Il lavoratore non deve prendere iniziative potenzialmente dannose e/o pericolose, deve partecipare alle riunioni periodiche e sottoporsi ai controlli di routine.
L’articolo 37 del decreto legislativo D. Lgs 81/2008, meglio conosciuto come Testo Unico Sicurezza Lavoro, prevede che i lavoratori tutti, ed i loro rappresentanti, fin dal momento dell’assunzione, ricevano un’adeguata formazione per la tutela della salute e della sicurezza sui posti di lavoro. La formazione deve essere ripetuta periodicamente. In ogni caso, alla formazione iniziale dovranno seguire i necessari aggiornamenti in caso vengano introdotte nuovi macchinari e nuove tecnologie o quando il lavoratore viene cambiato di mansioni. I corsi di formazione possono essere esternalizzati, nonché organizzati dalle associazioni sindacali. Per gli artigiani, piccoli commercianti, soci di imprese familiari e di aziende agricole e coltivatori diretti, la normativa prevede specifici percorsi formativi. Una formazione particolare devono ricevere i lavoratori cui è affidato il compito di occuparsi dei primi soccorsi, della prevenzione incendi, dell’evacuazione dai locali in caso di pericolo. La formazione, da eseguire durante l’orario di lavoro, non deve comportare costi per il lavoratore e deve tener conto del livello di apprensione del lavoratore.
Come si evince dal nome, il RLS rappresenta i lavoratori in materia di prevenzione, protezione e sicurezza. Non assume una posizione conflittuale nei confronti dell’azienda datore di lavoro, bensì una funzione collaborativa, come previsto dalla Legge 626 e ribadito dalle organizzazioni sindacali. In particolare: partecipa alle riunioni in materia di sicurezza e prevenzione; informa il datore di lavoro dei potenziali rischi che ha individuato; si prodiga per la diffusione e attuazione delle misure di prevenzione e tutela; si preoccupa di sensibilizzare il personale tutto al problema della sicurezza; fa da interfaccia rispetto a tutti i soggetti interessati al problema, dal datore di lavoro, al Medico, all’ASL, al RSPP, al SPP, ecc. Per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è previsto un corso di formazione non inferiore a 32 ore, cui dovranno seguire periodicamente corsi di aggiornamento della durata di 4-8 ore. La formazione dovrà riguardare la normativa in generale sulla salute e sicurezza sul lavoro e in particolare sui rischi potenziali del luogo dove esercita il suo ruolo.
Esperto in materia di sicurezza, responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (SPP), viene nominato dal datore di lavoro, in ottemperanza ad un preciso obbligo previsto dal Testo Unico Sicurezza Lavoro, con il compito di coordinare e sovraintendere tutte le azioni che mirano alla sicurezza e all’igiene sui luoghi di lavoro, alla prevenzione degli infortuni e malattie professione, con compiti di controllo e vigilanza. Persona professionalmente capace, in possesso di specifici requisiti previsti dalla normativa, che persegue l’obiettivo di prevenzione e protezione dei rischi, avvalendosi delle strutture messe a disposizione dal datore di lavoro, coadiuvato se necessario da persone, mezzi e strutture esterne all’azienda. In particolare, il RSPP deve eseguire una rilevazione dei potenziali rischi presenti sui luoghi di lavoro e riportarli in un documento, da aggiornare periodicamente o in presenza di innovazioni e cambiamenti, dandone informativa al personale, provvedendo a stabilire le misura necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Per le singole attività deve predisporre specifici sistemi di prevenzione e protezione. La carica di RSPP può essere svolta da persona interna all’azienda, da persona esterna, dallo stesso datore di lavoro, nei casi consentiti dalla normativa: aziende agricole con meno di 10 dipendenti; aziende artigiane e industriali con meno di 30 dipendenti, con eccezione delle aziende che operano con impianti pericolosi o materiali a rischio (laboratori nucleari, centrali termoelettriche, aziende dedite alla produzione di materiale esplosivo, ecc), per le quali bisogna rivolgersi a competenze esterne; per le aziende comuni con meno di 200 dipendenti. Il ricorso a personale o strutture esterne all’azienda diventa necessario se al suo interno non sono presenti persone in possesso dei requisiti previsti dalla normativa. Anche se il servizio viene esternalizzato, la responsabilità resta in capo al datore di lavoro. Gli appartenenti al Servizio Prevenzione e Protezione sono tenuti al segreto d’ufficio per quando riguarda eventuali processi di cui sono venuti a conoscenza, in funzione del loro ruolo. Tra i requisiti del RSPP e degli addetti all’SPP, ricordiamo il titolo di studio e la partecipazione con esito positivo ai specifici corsi di formazione.
Pur non essendo la gravidanza una malattia, alcune attività lavorative possono rappresentare un condizione di rischio e di pericolo per la donna in gravidanza o in allattamento e per il bambino nei primissimi anni di vita. Il legislatore si è preoccupato di prevedere una specifica normativa al riguardo. In particolare, la donna ha diritto a 5 mesi di congedo per maternità , di cui 2 prima del parto e 3 successivi al parto. Durante la gravidanza, puerperio e allattamento non può essere adibita a lavori pesanti o pericolosi. Non può essere adibita a lavori notturni, dalla mezzanotte alle sei del mattino, da quando si è venuti a conoscenza dello stato di gravidanza a quando il bambino non fa 1 anno, mentre non può essere obbligata a tanto fino a che il bambino non compia 3 anni. Se necessario deve essere adibita a mansioni diverse. Se l’azienda non consente di soddisfare questa esigenza, la donna deve comunque essere allontanata dal lavoro, a seguito di interdizione disposta dal Servizio Ispezione della Direzione Provinciale del Lavoro, su richiesta del datore di lavoro, con l’aggiunta dell’eventuale certificazione di un medico del lavoro appartenente al Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPISAL).
Presso le ASL ha sede il servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (PSAL), con il compito di contribuire ad assicurare ambienti di lavoro quanto più possibile sicuri ed igienici. Oltre alle funzioni di controllo e vigilanza nei luoghi di lavoro, circa l’attuazione ed il rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di tutela della salute dei lavorati e di prevenzione di incidenti e malattie professionali, hanno il compito di: vidimazione del registro degli infortuni tenuto dalle imprese; eseguire indagini a seguito di incidenti sui luoghi di lavoro o per accertare il nesso tra patologie e ambiente o tra patologie e condizioni di lavoro (malattie professionali); assistenza ai medici di base con riguardo a problematiche connesse alla medicina del lavoro; tenere corsi di formazione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro; fornire informazioni in materia di igiene e sicurezza sui posti di lavoro; fornire l’autorizzazione circa la sussistenza dei requisiti igienici e di sicurezza con riguardo a locali particolari, come seminterrati, locali angusti, privi di luci, non sufficientemente alti, ecc.
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