La nostra quiete può essere disturbata da un’ampia serie di rumori e se a quello del traffico o di esercizi ed attività si aggiungono anche vicini rumorosi la nostra casa può diventare un vero e proprio inferno. Le emissioni rumorose, infatti, sono fonte di malessere e mettono a repentaglio il nostro equilibrio psico-fisico. Nei casi più gravi il rumore proveniente dall’appartamento accanto può essere così molesto da rendere necessario il ricorso all’autorità . In che modo, però, è opportuno procedere? A chi rivolgersi? Come effettuare interventi migliorativi dell’abitazione?
Quando pensiamo alla casa ci viene subito in mente l’idea di un luogo sicuro e protetto in cui poter godere del proprio tempo libero e del piacere di condividere dei momenti di tranquillità con le persone a noi care. La casa, però, può diventare anche un luogo invivibile in cui il relax è solo un miraggio: dal cane che abbaia ad ogni ora del giorno e della notte, alla musica o al vociare del televisore ad alto volume; dal rumore dei tacchi, alle urla o al pianto dei bambini; dal suono martellante della batteria, al martello o al trapano la domenica mattina ... rilassarsi o lavorare a casa può trasformarsi in una vera e propria missione impossibile con potenziali conseguenze anche sul piano della nostra salute psico-fisica.
le conseguenze neuro-psicologiche di una prolungata esposizione a rumori molesti sono ormai note e si potrebbero citare, solo per fare alcune esempi, l’aumento dell’irritabilità dovuta alla perdita di sonno, le difficoltà di concentrazione, l’insorgere di vere e proprie sindromi da stress, la compromissione delle proprie relazioni sociali e della propria efficacia lavorativa, un generale peggioramento della qualità della vita.
La materia del rumore è regolamentata in Italia da numerose fonti normative, sia di carattere privato che pubblico: accanto alle norme codicistiche (articoli 844 del codice civile e 659 del codice penale), è possibile ricordare la legge quadro n. 447/95 con i relativi decreti attuativi ma anche le varie normative di settore che affrontano problematiche specifiche e riguardanti il rumore da traffico, quello dovuto alla presenza di discoteche ed altri locali, i requisiti acustici delle costruzioni, eccetera.
Tralasciando per ragioni di spazio le diverse normative di settore, verranno adesso illustrati i contenuti degli articoli dei codici civile e penale che trattano la materia del rumore ed esposte le principali linee guida che hanno orientato il legislatore in campo pubblicistico.
Nel diritto privato, sono considerate moleste le emissioni rumorose che superano di tre decibel il rumore di fondo della zona di interesse. Nel dettaglio, i nostri codici indicano in che modo stabilire se un determinato suono molesto è da ritenersi intollerabile e, quindi, sanzionabile dall’autorità giudiziaria: misurata l’intensità del rumore di fondo che caratterizza la zona di interesse, il livello di rumorosità da ritenersi non lecito, sulla base della normativa italiana, è quello che supera di almeno tre decibel il valore registrato.
In tal caso, dunque, l’individuo può appellarsi proprio all’articolo 844 del codice civile e chiedere una tutela in sede giudiziale, per ottenere la cessazione delle immissioni rumorose provenienti dai fondi vicini qualora siano intollerabili.
Accanto alla tutela di natura civilistica, il diritto italiano prevede anche un livello di tutela penale. L’articolo 659 del codice penale, infatti, stabilisce che chiunque disturba il riposo o le occupazioni dei propri vicini tramite schiamazzi, rumori, segnalazioni acustiche, oppure non impedendo ai propri animali di emettere versi molesti, può essere punito con una multa fino a 390 euro o con l’arresto (fino a tre mesi di carcere). Per chi esercita una professione rumorosa contro il parere positivo dell’autorità , invece, il rischio è quello di incorrere in una contravvenzione di importo compreso tra 103 e 516 euro. In entrambi i casi l’interesse tutelato è la quiete pubblica e privata ed il reato commesso è sempre punibile, anche in assenza di querela. Il fatto illecito, inoltre, potrà essere sanzionato sia a titolo doloso che colposo. È punibile, in altri termini, sia colui che arreca il danno producendo immissioni rumorose intollerabili volontariamente, sia colui che lo fa a prescindere da una precisa ed esplicita volontà di fare rumore.
Prima di prendere decisioni drastiche, vale la pena di provare a trovare una mediazione con il vicino che disturba la nostra tranquillità domestica cercando di trovare un punto di incontro e dialogo. Buona parte dei “disturbatoriâ€, del resto, non solo non intendono disturbarci deliberatamente ma, addirittura, potrebbero anche non rendersi conto del fastidio arrecato. In questi casi, avanzare cortesemente la richiesta di limitare i rumori evitando di utilizzare scarpe con il tacco anche a casa, di suonare strumenti musicali, di urlare ad ogni ora del giorno e della notte, può contribuire ad eliminare il problema o ridurre il disturbo.
Se queste considerazioni sembrano essere fatte apposta per chi abita in condominio, non è escluso che una chiacchierata cortese, ma decisa, possa essere risolutiva anche nel caso di rumori provenienti da abitazioni vicine qualora si viva in una casa indipendente.
Qualora con il dialogo non si ottenesse nulla, si potrebbe tentare un altro intervento per limitare i rumori dei vicini, quello dell’amministratore di condominio, che potrebbe contribuire a sottoporre il problema rumore all’attenzione dell’assemblea degli inquilini. Ogni condominio, in merito, può dotarsi di regole proprie circa orari e modalità in cui i bambini possono giocare in cortile, è possibile suonare strumenti musicali, si possono adottare cani o gatti e tenerli in spazi comuni o nei balconi.
A prescindere da queste regole, comunque, la figura dell’amministratore è fondamentale perché può farsi portavoce di una parte nei confronti dell’altra nel momento in cui i rapporti siano già abbastanza tesi o garantire i contatti con i proprietari di appartamenti abitati da inquilini troppo rumorosi e irrispettosi.
È chiaro comunque che il potere dell’amministratore non può andare oltre un certo limite: qualora una sua opera di mediazione o di intimazione di comportamenti meno fastidiosi non andasse a buon fine, non resta che rivolgersi alle autorità competenti. Come ricordato più volte, infatti, le leggi italiane cercano di tutelare il singolo e la comunità rispetto ad emissioni rumorose che possano turbare la quiete pubblica.
Da quanto detto è evidente che la legge italiana mette a disposizione diverse norme che, a seconda della fattispecie giuridica specifica in cui rientra il nostro problema di rumore, possono far sì che il comportamento fastidioso dei vicini possa essere fatto cessare e punito.
Quali sono però le procedure da seguire? È necessario rivolgersi ad un avvocato? A quali istituzioni e corpi di polizia è possibile rivolgersi? Nel caso in cui i rumori molesti provengano da privati è possibile fare una diffida o perseguire un'azione giudiziaria con denuncia alle autorità .
Il primo passo: scrivere una diffida.
Nel caso in cui si sia costretti ad adire vie legali contro i vicini rumorosi può essere opportuno procedere per tappe: intraprendere un processo giudiziale è lungo e costoso ed è per questo consigliabile tentare ogni soluzione che possa far risparmiare tempo e denaro.
Quando gli altri tentativi di mediazione e riconciliazione si siano rivelati inutili, quindi, il primo atto da compiere è quello di scrivere una diffida. Se siete bravi, potrete farlo in autonomia, rivolgendovi ad un legale solo se vi sentite insicuri. Oltre a riportare i vostri dati identificativi e quelli dell’immobile, il suddetto documento, da inviare, tramite raccomandata, ai vostri vicini, dovrà contenere una intimazione a cessare o ridurre le immissioni rumorose che vi arrecano danno. Se questa soluzione si rivelasse inefficace, dovrete tentare altre strade.
Il secondo passo: azione giudiziaria civile o denuncia a Carabinieri o Polizia di Stato.
Quando altre vie si siano rivelate inutili contro i vicini, il soggetto ha la possibilità di far valere i suoi diritti rivolgendosi ad un avvocato e, tramite la sua consulenza, all’autorità giudiziaria, oppure sporgere denuncia ai Carabinieri o alla Polizia di Stato.
Procedendo con ordine, quindi, è possibile iniziare dal ricorso all’autorità giudiziaria. In questo caso è necessario armarsi di pazienza, prevedendo un percorso anche di anni, e di denaro, mettendo in conto una spesa media pari a 5000 euro. I tempi lunghi si spiegano considerando il gran numero di ricorsi avanzati all’autorità giudiziaria, i costi sono giustificati dalla necessità di coinvolgere diverse professionalità : un Consulente Tecnico d’Ufficio (C.T.U.) nominato dal giudice, il legale cui sarà necessario rivolgersi e un esperto che si occuperà delle registrazioni fonometriche da realizzarsi presso la propria abitazione. In effetti la citazione in giudizio di un vicino molesto comporta un previo accertamento che il rumore prodotto supera la soglia di tollerabilità stabilita dalla legge. A tal fine, quindi, il cittadino che intenta una causa contro un vicino molesto dovrà rivolgersi a un professionista regolarmente iscritto all’Albo regionale dei tecnici competenti in acustica che registrerà l’intensità dei rumori disturbanti, operazione che sarà ripetuta anche dal consulente del Giudice.
Accertarsi che venga superata la normale soglia di tollerabilità è fondamentale: in caso contrario, infatti, non è conveniente procedere legalmente perché non si arriverà a una condanna e neanche alla sospensione dei rumori molesti. Altrettanto importante, inoltre, è procurarsi dei testimoni che possano attestare la veridicità delle molestie subite. La documentazione preliminare, infine, potrà essere anche integrata da una certificazione dei Vigili urbani.
Rispetto a questo processo un’ultima informazione da fornire è relativa ad una possibilità prevista dall’art. 700 del codice di procedura civile, norma che consente di presentare un ricorso di urgenza considerato che il rumore può essere un fattore di rischio per la propria salute, bene primario tutelato dalla nostra Costituzione. Una simile scelta consente di tagliare i tempi di risoluzione della controversia accorciandoli a un periodo di 6-8 mesi.
Una seconda strada percorribile al fine di ottenere una tutela contro i rumori molesti provenienti dalla casa del vicino è quella della denuncia per disturbo delle proprie occupazioni e del proprio riposo ai Carabinieri o alla Polizia. In questo caso l’azione giudiziaria, sebbene gratuita, non ha un esito certo e presenta lo svantaggio che il processo possa risolversi con il pagamento di una multa che, una volta pagata, estingue l’infrazione e non preclude l’eventualità che il reato venga nuovamente commesso (nonostante in questo caso per il molestatore ci sarebbe l’aggravante della reiterazione).
Nel caso in cui la nostra quiete venga disturbata dal rumore proveniente da un’attività o da un esercizio, le alternative sono due: citare in giudizio il vicino ex art. 818 del codice civile o presentare un esposto presso il Comune di competenza.
In questa seconda opzione il Comune interviene con i propri tecnici o tramite l’A.R.P.A. (Agenzia Regionale Protezione Ambientale) al fine di valutare l’accettabilità del rumore. Si tratta di un accertamento preliminare indispensabile per decidere l’irrogazione di una sanzione, l’imposizione dell’eliminazione del rumore molesto, la cessazione dell’attività disturbante in caso di ulteriore violazione delle norme di diritto pubblico vigenti in materia.
Nel primo caso, invece, è il cittadino che intenta una causa civile contro il molestatore, impegnandosi in prima persona: in caso di vittoria il soggetto avrà diritto ad un risarcimento del danno, in caso contrario sarà costretto al pagamento delle spese processuali.
La protezione dai rumori molesti passa anche dall’adozione di misure di contenimento dei suoni fastidiosi provenienti dagli ambienti vicini. Insonorizzare il proprio appartamento può essere una buona scelta per chi è particolarmente sensibile al rumore, per chi ha il sonno leggero o per chi ha la necessità di contenere i rumori che possano disturbare la propria concentrazione quando, per esempio, si ha la necessità di lavorare a casa.
Le soluzioni che possono essere adottate per contenere suoni molesti sono differenti ed hanno anche un costo più o meno elevato: tutti conosciamo le proprietà fonoassorbenti e l’economicità dei cartoni delle uova o della gommapiuma anche se questi materiali non rappresentano di certo la soluzione migliore in termini di risultati.
Quando si parla di riduzione dei rumori all’interno del proprio appartamento, intanto, è opportuno distinguere tra soluzioni di contenimento e modalità di insonorizzazione propriamente detta. In quest’ultimo caso è previsto l’impiego di materiali fonoisolanti che riducono al minimo la penetrazioni di suoni e rumori disturbanti all’interno dell’appartamento; si parla invece di contenimento quando, grazie all’isolamento di pareti e soffitti, si cerca di ostacolare la propagazione di rumori molesti.
Scegliere una soluzione di insonorizzazione non è semplice ed è consigliabile rivolgersi ad un esperto che possa suggerire l’alternativa più appropriata considerando costi ed esigenze di protezione dai rumori oltre che i materiali più adeguati tra quelli adottabili (guaine in gomma adesiva per porte e finestre, lane minerali e coibentate o sughero per le pareti, palline in legno da fissare con silicone per i soffitti, eccetera…).
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