La separazione di fatto si realizza quando tra i coniugi viene meno la convivenza, nel senso che ognuno di essi si disinteressa dell’altro, continuando o meno a vivere sotto lo stesso tetto, senza che della situazione sia stato reso partecipe il Giudice.
La separazione di fatto, a differenza della separazione legale ossia a differenza della separazione consensuale o giudiziale, non produce effetti giuridici significativi.
La separazione di fatto acquista rilevanza giuridica, diventando presupposto per chiedere il divorzio, solo se iniziata almeno due anni prima del 18/12/1970, data di entrata in vigore della legge 1/12/1970 n 898 che disciplina i casi di scioglimento dei matrimoni. D’altra parte lo status di coniuge non viene meno con la separazione legale, consensuale o giudiziaria, figuriamoci con la separazione di fatto.
Durante la separazione di fatto continuando a vivere o meno lo stesso tetto coniugale, resta a l’obbligo di assistenza nei confronti della prole e di mantenimento nei confronti del coniuge economicamente più debole.
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