Separazione e divorzio

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La separazione non fa venir meno lo status di coniuge, ma ne sospende gli effetti, mentre il divorzio fa venir meno lo status di coniuge e consente di passare a nuove nozze.

Si può proporre domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio), a secondo che ci si trova di fronte al matrimonio civile o concordatario con effetti civili, in presenza di:

1 - separazione consensuale o giudiziale che si è protratta senza interruzioni per almeno 3 anni dalla data di comparazione dei coniugi davanti al giudice;  

2 - quando uno dei due coniugi si è reso responsabile di reati che attengono la vita o la salute dell’altro coniuge o della prole;

3 - in presenza di separazione di fatto iniziata almeno 2 anni prima del 18/12/1970, data di entrata in vigore della legge che disciplina lo scioglimento del matrimonio.

Il divorzio può essere congiunto, se chiesto congiuntamente da entrambi i coniugi, tra i quali sussiste un certo accorso circa gli interessi patrimoniali ed i rapporti personali,  o  giudiziale,  in mancanza di accordo tra i coniugi. In questo caso, il ricorso può essere presentato da uno dei coniugi. Il divorzio congiunto, presenta il vantaggio di essere più veloce rispetto al divorzio giudiziale. Si parla, rispettivamente, di rito abbreviato e rito ordinario.

Il ricorso per chiedere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civile del matrimonio, deve essere presentato pressa la Cancelleria del Tribunale  del luogo di residenza dei coniugi interessati.

Come per la separazione giudiziale e consensuale, il giudici fissa l’udienza di comparazione dei coniugi, che ascolta prima separatamente e poi congiuntamente, per il previsto tentativo di conciliazione. Mentre a  seguito della separazione legale (consensuale o giudiziale) il coniuge economicamente più debole ha diritto ad un assegno di mantenimento o al diritto agli alimenti,  se la separazione è avvenuto con addebiti a suo carico, il divorzio può prevedere il cosiddetto assegno divorzile.

Con il rito abbreviato, il giudice, se sussistono le condizioni di legge e l’accordo ha tenuto conto dell’interesse superiore dei figli (se presenti),  dopo aver  ascoltati i coniugi congiuntamente, per verificare l’effettiva volontà di sciogliere il matrimonio,  emette sentenza di scioglimento del matrimonio (divorzio).

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